Pubblicato il decreto sul contributo per le attività chiuse

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Pubblicato il decreto sul contributo per le attività chiuse

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.M. 9 settembre 2021 viene resa operativa la norma riguardante il contributo per le attività economiche “chiuse” durante l’emergenza da covid-19. Come noto, l’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 73/2021 convertito (cd. “Sostegni-bis”) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” - con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021 – al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021, la “chiusura” di alcune attività economiche per un periodo complessivo di almeno 100 giorni. A norma dell'articolo 11 del D.L.n.105/2021 una quota pari a 20 milioni di euro delle suddette risorse è stata destinata, in via prioritaria, alle attività che, alla data del 23 luglio 2021, risultano chiuse a seguito delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n.19/2020. In attuazione delle suddette disposizioni, con il decreto del Mise in esame si individuano i soggetti beneficiari delle risorse a disposizione delle attività economiche chiuse, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione nonché gli ulteriori elementi utili per l'attuazione della misura di favore.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’aiuto previsto – sotto forma di contributo a fondo perduto - i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che:

a) alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del D.L.n.105/2021) svolgevano come attività “prevalente” (comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate), un'attività “chiusa” rientrante tra quelle individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;

b) alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n.73/2021):

  1. svolgevano come attività “prevalente” (comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate) una di quelle individuate dai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato 1 al DM 9.09.2021 (es. palestre, teatri, cinema, fiere e cerimonie);
  2. dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, che l’attività ha registrato nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 25 luglio 2021, la “chiusura” per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

   Le attività di cui all’allega di cui sopra sono quelle di seguito riportate.

Codice ATECO

descrizione

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

49.39.01

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01

Corsi di danza

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

92.00.09

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

 Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13

Gestione di palestre

93.21

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04

Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

 

Per poter beneficiare degli aiuti, alla data di presentazione dell'istanza, i soggetti interessati devono:

  • essere titolari di partiva IVA attiva “prima” della data del 23 luglio 2021 ovvero, per i soggetti che svolgono le attività comprese nell’allegato 1 al DM 9.09.2021, “prima” del 26 maggio 2021;
  • essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
  • non essere già in difficoltò al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la “deroga” per le microimprese e le piccole imprese.

Restano, invece, fuori dalla possibilità di accedere al contributo in esame:

  • i soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • i soggetti in difficoltà al 31 dicembre 2019 (salvo quanto previsto per le micro e piccole imprese);
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir.

La misura del contributo

Con l’articolo 5 del decreto in esame, il Mise stabilisce che, successivamente alla chiusura del termine di trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie previste:

• sono “prioritariamente” ripartite, in parti uguali, nella misura di 20 milioni di euro, ai soggetti che svolgono le attività previste dal codice ATECO 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e similari), con un limite massimo, per ciascun beneficiario, di 25.000 euro.

• per i “residui” 120 milioni di euro (unitamente ad eventuali somme che dovessero residuare dalla quota assegnata in via prioritaria) agli altri beneficiari del contributo (ossia ai soggetti che svolgono le attività di cui all’allegato 1 al D.M.) con le seguenti modalità:

  1. 3.000 euro, per i soggetti con ricavi/compensi fino a euro 400.000;
  2. 7.500 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a un milione di euro;
  3. 12.000 euro, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione di euro.

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi e i compensi rispettivamente di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 54, comma 1 del Tuir, relativi al periodo d'imposta 2019.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di “nuova costituzione” che non ha dichiarato ricavi e compensi nel periodo di imposta 2019, il contributo sarà riconosciuto nella misura minima, ovvero 3.000 euro.

Se le risorse messe a disposizione non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a  euro 3.000, l'Agenzia delle entrate provvederà a ridurre in modo “proporzionale” il contributo sulla base delle risorse disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.

Modalità e termini per l’istanza

I soggetti interessati alla fruizione del contributo a fondo perduto - nei limiti della dotazione finanziaria prevista - potranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti per accedere al beneficio. Detta istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998) delegato al servizio del cassetto fiscale.

Sarà un apposito provvedimento dell’Agenzia, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame, a definire le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione ed ogni altro elemento necessario.

Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia mediante “accreditamento diretto” sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza. Il provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020.

Ulteriori indicazioni

Il contributo a fondo perduto, per espressa disposizione:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni dalla comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni ed integrazioni. L’operatività delle disposizioni del decreto, infatti, è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

 

Quadro Normativo

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