Provvedimento di attribuzione della rendita senza efficacia retroattiva

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Il provvedimento con cui l’agenzia del Territorio attribuisce la rendita catastale all'immobile ha natura costitutiva e non dichiarativa, priva di efficacia retroattiva. Ne consegue che la rendita individuata con il detto provvedimento non può trovare applicazione con riferimento ai periodi di imposta precedenti all’attribuzione medesima; in relazione a questi ultimi, infatti, occorre fare riferimento esclusivamente al criterio del valore contabilizzato, fissato, cioè, sulla base dei costi contabili. In particolare, in materia di Ici e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino alla attribuzione della rendita catastale, “l'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 504/1992 prevede un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili”.

Sono questi i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1594 del 23 gennaio 2013, per rigettare il ricorso proposto da una società avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la sua domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti del Territorio per aver ritardato nell’attribuzione della rendita catastale di alcuni capannoni industriali; tale ritardo – si doleva la ricorrente – l’aveva costretta a versare, per anni, un importo Ici superiore al tributo effettivamente dovuto.
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