Provvedimenti del Garante e sindacato di legittimità del giudice amministrativo

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Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità di tale provvedimento.

Tuttavia, quando in tali profili tecnici siano coinvolte valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità medesimi, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini.

E' questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 1013 depositata il 20 gennaio 2014 e con la quale è stata confermata la statuizione del Consiglio di stato di conferma di un provvedimento sanzionatorio disposto dall'Agcm a seguito dell'accertamento di un'intesa restrittiva da parte di due società che avevano partecipato ad una gara per l'assegnazione del 40% delle quote di una società pubblico-privata destinata alla gestione del servizio idrico integrato.

In ogni caso – si legge nel testo della decisione - non può sostenersi “che chi lamenti la lesione del proprio diritto a causa del cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, non possa chiederne l'accertamento al giudice, il quale non potrà quindi esimersi dal verificare se le regole della buona tecnica sono state o meno violate dall'amministrazione”.
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