Teste non attendibile Rivalutazione prove
Pubblicato il 13 settembre 2016
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L’eventuale giudizio espresso dalla Corte d’appello di inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’indagato di reato connesso imporrebbe una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel processo di primo grado qualora ivi, per contro, alle affermazioni del medesimo sia stata attribuita una valenza decisiva ai fini dell’individuazione dell’autore del reato e del movente che lo aveva determinato.
La Corte di secondo grado, in detto contesto, sarebbe tenuta a rivalutare la possibilità di procedere all’escussione del teste indicato dalla difesa.
E’ quanto precisato nel testo della sentenza di Cassazione n. 37829 del 12 settembre 2016, pronunciata con riferimento ad un giudizio penale per omicidio nel quale la Corte territoriale, nonostante incontrovertibili evidenze processuali, si era limitata a escludere la rilevanza indiziaria delle dichiarazioni rese da un soggetto, indagato per un reato connesso.
Questo, senza porsi il problema di rivalutare il compendio probatorio complessivamente acquisito nel giudizio di primo grado in cui era stato pacificamente attribuito alle dichiarazioni di quest’ultimo un rilievo decisivo per la ricostruzione degli avvenimenti criminosi oggetto del processo penale.
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