Protezione civile e Soccorso alpino
Pubblicato il 06 settembre 2016
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Con circolare n. 12 del 5 settembre 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha illustrato le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte:
- dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile;
- dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.
La circolare contiene anche i fac simili per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti.
Protezione civile
Si rammenta che i lavoratori che operano nelle organizzazioni della Protezione civile in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile.
Soccorso alpino
Evidenzia la circolare n. 12/2016 che i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno, invece, diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni.
- eDotto.com – Edicola del 29 agosto 2016 - Volontari della protezione civile Diritti – Schiavone
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