Prospetto informativo disabili: ultimi giorni per la trasmissione

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Prospetto informativo disabili: ultimi giorni per la trasmissione

Si approssima una importante scadenza per i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti. Entro il 31 gennaio 2023 dovranno. infatti, trasmettere, con modalità esclusivamente telematiche, il prospetto informativo disabili.

L'adempimento è obbligatorio, salvo specifiche eccezioni, solo nel caso di cambiamenti della situazione occupazionale dell'azienda. Ma attenzione alle sanzioni applicate per l'inosservanza dell'obbligo.

Prospetto informativo disabili: per chi e quando è obbligatorio

Il prospetto informativo disabili è una dichiarazione resa dai datori di lavoro soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ai correlati obblighi assunzionali.

Si ricorda infatti che l'articolo 3 della legge citata obbliga i datori di lavoro ad avere, alle proprie dipendenze, lavoratori disabili nelle seguenti misure:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (con obbligo di assumere soggetti appartenenti a specifiche categorie protette nella misura di 1 lavoratore se occupano da 51 a 150 dipendenti e dell'1% se occupano più di 150 dipendenti);
  • 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per attività, settori e casi specifici (articolo 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68) le aziende possono essere esonerate parzialmente dagli obblighi di assunzione versando un contributo esonerativo.

ATTENZIONE: Sono tenuti a trasmettere il prospetto Informativo disabili i datori di lavoro che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di calcolo, solo se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva (articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999 n. 68). Fanno eccezione a tale regola generale le aziende interessate da compensazioni infragruppo, che sono sempre obbligate alla presentazione del prospetto.

I datori di lavoro operanti nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre limitatamente al personale viaggiante e navigante, degli impianti a fune in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, dell'autotrasporto per il personale viaggiante nonchè in edilizia per il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore devono omettere dal computo il personale appartenente alle categorie indicate.

Prospetto informativo disabili: compilazione

Il prospetto informativo disabili fotografa la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Pertanto per il 2023, i datori di lavoro dovranno far riferimento alla situazione occupazionale presente al 31 dicembre 2022 e verificare l'esistenza di eventuali cambiamenti rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette.

Nel prospetto il datore di lavoro dovrà indicare:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per il personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette.

Prospetto informativo disabili: trasmissione

La trasmissione del prospetto informativo disabili deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023.

I datori di lavoro possono provvedervi direttamente, ovvero per il tramite di uno dei seguenti soggetti abilitati:

  • consulenti del lavoro;
  • avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali abilitati a esercitare la consulenza del lavoro;
  • servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa e con servizi essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
  • associazioni di categoria delle imprese agricole e altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
  • agenzie per il lavoro per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • consorzi e gruppi di imprese per l’invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate.

I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un'unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all'obbligo direttamente, sono tenuti ad inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma, accreditandosi secondo le modalità indicate dalle stesse (di regola anche con SPID).

I datori di lavoro che hanno invece la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all'obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

I soggetti abilitati infine effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale.

Nel caso di invio del prospetto da parte di un'azienda capogruppo, si segue la regola di invio dell'azienda capogruppo.

NOTA BENE: Il Ministero del Lavoro mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un sistema sussidiario per consentire l’invio telematico del prospetto informativo nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali e per i datori di lavoro con sedi ubicate in più Regioni.

Il prospetto è unico a livello nazionale.

Il datore di lavoro dovrà aver cura di conservare la ricevuta dell'avvenuta trasmissione rilasciata dai sistemi informatici, che fa fede - salvo prova di falso - dell'esatto adempimento di legge.

Prospetto informativo disabili: sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa progressiva per il mancato invio del prospetto informativo (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 194 del 30 settembre 2021), di importo pari a a 702,43 euro.

NOTA BENE: Rientra in tale fattispecie anche la trasmissione con strumenti diversi da quelli consentiti.

La sanzione è maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 365 giorni per ciascun prospetto informativo omesso ( Ministero del lavoro circolare prot. n. 8831 del 16 dicembre 2008).

I giorni di ritardo si calcolano dal giorno successivo al 31 gennaio 2023, data di scadenza del termine di trasmissione del prospetto per il 2023.

Nei confronti dei datori di lavoro trasgressori trova applicazione l'istituto della diffida (art. 13 del D.Lgs n. 124/2004).

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