Prospetto informativo disabili, invio in scadenza al 31 gennaio

Pubblicato il



Prospetto informativo disabili, invio in scadenza al 31 gennaio

Entro il 31 gennaio di ogni anno imprese e professionisti, soggetti agli obblighi in materia di collocamento mirato, devono inviare telematicamente il prospetto informativo disabili previsto dall'art. 9, comma 6, Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ss. modifiche, indicando il numero complessivo dei dipendenti, il numero e i nominativi computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per l'impiego dei lavoratori rientranti nell'art. 1.  

 

Soggetti obbligati

Sono obbligati all'invio del prospetto informativo disabili tutti i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla disciplina prevista dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

In particolare, tale disposizione prevede le seguenti quote di riserva di collocamento dei soggetti rientranti nell'art. 1:

Lavoratori computabili in azienda

Quota di riserva

Da 15 a 35 dipendenti

1 lavoratore

Da 36 a 50 dipendenti

2 lavoratori

Oltre 50 dipendenti

7% dei lavoratori in forza

Ove l'azienda avesse già provveduto all'invio del prospetto informativo in anni precedenti, l'obbligo sussiste esclusivamente nel caso in cui siano intervenuti cambiamenti sulla situazione occupazionale tali da determinare una modifica dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili ovvero da incidere sul computo della quota di riserva.

Il prospetto informativo dovrà fotografare la situazione occupazionale risultante al termine dell'anno precedente e riportare i profili professionali disponibili.

Altresì, è opportuno ricordare che l'obbligo di trasmissione del prospetto disabili è annuale e, pertanto, non vi è alcun obbligo di comunicazione entro i 60 giorni dalla scopertura. Diversamente, entro il medesimo termine sarà onere del datore di lavoro procedere alla sola richiesta di assunzione.

 

Base di computo dei lavoratori impiegati

Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro dipendente, ad esclusione di:

- lavoratori occupati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;

- soci di cooperative di produzione e lavoro;

- dirigenti;

- lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;

- lavoratori a domicilio;

- lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero e per il solo periodo di detta attività;

- apprendisti (ex art. 47, comma 3, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81);

- lavoratori assunti in telelavoro (ex art. 23, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80).

Per quanto concerne il computo dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale bisognerà rapportare le prestazioni lavorative ridotte all'orario ordinario previsto dalla contrattazione collettiva applicata, sommarle e arrotondare all'unità i decimali superiori allo 0,5.

Computo dei lavoratori assunti con contratto part-time

1) n. 2 lavoratori con orario di lavoro settimanale di 25 ore su 40;

2) n. 3 lavoratori con orario di lavoro settimanale di 20 ore su 40;

3) n. 4 lavoratori con orario di lavoro settimanale di 30 ore su 40.

Riproporzionamento:

1) 2 x 25/40 = 1,25;

2) 3 x 20/40 = 1,50;

3) 4 x 30/40 = 3,00;

Sommatoria dei lavoratori part-time: 1,25 + 1,50 + 3,00 = 5,75;

Arrotondamento: 6 Unità.

Diversamente, ai sensi dell'art. 18, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente dovranno essere computati nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

 

Quota di riserva

Al fine di verificare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti dalla norma ovvero quantificare la quota di riserva, saranno da considerare utili al calcolo i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche ove non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico in materia di pensioni di guerra ovvero con disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Sotto tali soglie percentuali, anche nel caso in cui la ridotta capacità lavorativa sia seguita ad un infortunio sul lavoro ovvero ad una malattia professionale, i lavoratori rientreranno nella base di computo, ma non nella quota di riserva. In tale fattispecie, al superamento delle percentuali sopra indicate, i lavoratori potranno essere, inversamente, non computati per la verifica degli obblighi ed inclusi nella quota di riserva, salvo che la ridotta capacità lavorativa sia addebitata, tramite accertamento in sede giudiziale, al datore di lavoro per inadempimento alle norme in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

 

Invio del prospetto informativo

L'invio telematico può essere eseguito dai soggetti abilitati ed accreditati ai servizi telematici competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

In particolare, i datori pubblici e privati, aventi sede legale e unità produttive ubicate in un'unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all'obbligo direttamente, invieranno il prospetto informativo disabili con le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

Diversamente, ove i datori pubblici e privati abbiano più sedi ubicate in due o più Regioni o Provincie Autonome e che adempiano all'obbligo direttamente, invieranno il prospetto informativo disabili presso il servizio telematico ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Nel caso in cui l'invio avvenga tramite intermediari abilitati, questo dovrà essere eseguito con il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.

Come indicato precedentemente, il prospetto informativo fotografa la situazione occupazione al 31 dicembre e deve contenere:

- il numero complessivo di lavoratori impiegati ed il numero su cui si computa la quota di riserva;

- l'indicazione dei lavoratori computabili nella quota di riserva ed i relativi dati;

- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per l'assunzione dei lavoratori disabili;

- eventuali concessioni di esonero.

 

Regime sanzionatorio

Tardivo invio del Prospetto informativo disabili (art. 15, comma 1).

Sanzione amministrativa fissa pari ad euro 635,11, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo ovvero dal giorno successivo a quello in cui vi è l'obbligo di invio.

Mancata copertura della quota di riserva

(art. 15, comma 4)

Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda agli obblighi di assunzione nei termini previsti, è tenuto a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili una somma pari ad euro 153,20 (cinque volte il contributo esonerativo previsto dall'art. 5, comma 3-bis) al giorno per ogni lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Naturalmente le giornate verranno conteggiate a decorrere dal 61° giorno.

 

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito