Prospetto disabili entro il 1 febbraio

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Prospetto disabili entro il 1 febbraio

Il prossimo 1° febbraio ( il 31 gennaio 2021 cade, infatti, di domenica) - e salvo proroghe dell'ultima ora  - scade il termine per la trasmissione del prospetto informativo disabili 2021.

Quest'anno l'adempimento giunge a seguito di un importante chiarimento del Ministero del lavoro (circolare n. 19 del 21 dicembre 2020) che, in via estensiva, ha ritenuto applicabile la sospensione degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità di cui all’art. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 alle imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per emergenza Covid-19.

Cosa è il prospetto informativo disabili

Il prospetto informativo disabili (articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999) è la dichiarazione annuale con la quale i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano, su base nazionale, almeno 15 dipendenti indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette nonchè ai posti di lavoro con relative mansioni disponibili.

La trasmissione della dichiarazione è obbligatoria solo nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente (i.e. 31 dicembre 2020 ai fini del prospetto informativo disabili 2021), tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. E' fatta salva l'ipotesi della compensazione intergruppo in cui l’azienda eventualmente indicata per le unità assunte in eccedenza o in riduzione dovrà presentare il prospetto informativo anche nel caso non sia obbligata.

Contenuti

Nel prospetto informativo devono essere indicati:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
  • il numero con i relativi dati dei lavoratori già occupati computabili nella quota di riserva;
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, L. 68/1999;
  • il numero di posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  • altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o di compensazione territoriale.

Termini e modalità di comunicazione

Il prospetto informativo deve essere compilato e inviato telematicamente tramite l'applicativo reso disponibile dai servizi informatici presso cui il datore di lavoro è tenuto ad operare (sistema di invio del prospetto informativo on line del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sistema Pid o altro sistema informativo della regione). Non è necessario alcun documento cartaceo a corredo.

Regole base da osservare

  • I datori di lavoro con sede legale e unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma;
  • i datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda;
  • se il prospetto è inviato da un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa; 
  • in caso di invio per il tramite di un intermediario, il prospetto informativo va inviato dove è ubicata la sede legale dell’intermediario.

N.B. In una sezione dedicata del portale www.cliclavoro.gov.it sono pubblicati gli indirizzi dei servizi informatici per l’invio del Prospetto Informativo on line e ogni informazione utile sulle diverse modalità di accreditamento ai servizi medesimi.


I servizi informatici rilasciano una ricevuta che indica la data e l’ora di ricezione del prospetto. La ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'assolvimento dell'obbligo di legge. 

Quota di riserva

Si ricorda che la quota di riserva è proporzionata al numero dei dipendenti e comporta l'assunzione di un numero di lavoratori disabili nelle seguenti misure riportate in tabella:

Dimensione aziendale

 

Quote di riserva

 

Più di 50 dipendenti

 

7% dei lavoratori occupati

 

Da 36 a 50 dipendenti

 

2 lavoratori

 

Da 15 a 35 dipendenti

 

1 lavoratore

 

Fino a 14 dipendenti

 

Nessun obbligo

 

Sospensione degli obblighi di assunzione per CIG

Gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili sono sospesi (art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 e art. 4 del D.P.R. n. 333 del 2000) per le imprese che:

  • si trovino in situazione di crisi tale da legittimare l'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa e contratto di solidarietà) (artt. 1 e 3 della legge n. 223/1991 e art. 21 del D.Lgs. n. 148 del 2015);
  • che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva (art. 1 del decreto legge 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984)
  • che abbiano attivato procedure di mobilità (art. 4 e 24 della legge n. 223/1991).

In via amministrativa, la sospensione in argomento è stata estesa anche alle seguenti  fattispecie:

  • ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, (risposte ad interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009);
  • imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare n. 2/2010);
  • ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (interpello n. 10/2012);
  • ricorso al contratto di solidarietà ex art. 5 della legge n. 236/1993 (risposta ad interpello n. 10/2012);
  • ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012 (circolare n. 22/2014);
  • e da ultimo alle imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia (Ministero del lavoro, circolare n. 19 del 21 dicembre 2020).

L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto.

Il superamento della situazione di crisi determina il ripristino automatico dell'obbligo, a carico del datore di lavoro, di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti.

La sospensione degli obblighi assunzionali non ha riflessi sull'invio telematico del prospetto informativo disabili, che resta pertanto obbligatorio alla condizioni prima indicate.

Sanzioni

L’azienda che non adempie all'invio del prospetto informativo disabili è soggetta ad una sanzione amministrativa di 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo

Allegati

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