Proscioglimento per “particolare tenuità del fatto” se ci sono i presupposti
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 04 marzo 2015
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Con sentenza n. 25 depositata il 3 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Brindisi in composizione monocratica, in riferimento al presunto contrasto dell’art. 529 c.p.p. con gli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. , nella parte in cui non prevede, per i reati di competenza del Tribunale, una formula di proscioglimento “per particolare tenuità del fatto”, analoga e simmetrica a quella prevista per i soli procedimenti di competenza del Giudice di Pace, di cui all’art. 34 D.lgs. 274/2000.
Il giudice rimettente, investito di un procedimento per furto a carico di due persone, aveva ritenuto i fatti a loro ascritti “di particolare tenuità e di basso allarme sociale”, essendo stata sottratta dagli scaffali di un supermercato della merce di modico valore.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia in questione, ha ritenuto inammissibile la sollevata questione di legittimità, in quanto, se da una parte il rimettente ha richiesto l’applicazione ai procedimenti di competenza del Tribunale, della formula di proscioglimento di cui all’art. 34 del D.Lgs. 274/2000 (riferito ai procedimenti dinnanzi al giudice di pace), dall’altra, tuttavia, non ha fornito alcuna indicazione sull’esistenza, nell’ipotesi in esame, dei presupposti di applicabilità del medesimo art. 34.
Non basta infatti a giustificare il proscioglimento secondo la menzionata formula, la sola dimostrazione dell'esiguità del danno, senza fare alcun cenno – come nell’ordinanza in questione – all’occasionalità del fatto, al grado di colpevolezza degli imputati ed al pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può arrecare.
Così come non si è fatto alcun riferimento alla mancanza di opposizione, oltre che dell’imputato, anche della persona offesa, quale ulteriore condizione necessaria ad escludere la procedibilità “per particolare tenuità del fatto”.
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