Prorogato al 2011 il regime fiscale agevolato dei premi di produttività
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 17 dicembre 2010
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La lettura combinata delle disposizioni in materia di verifica del reddito ai fini della detassazione degli straordinari e premi di produttività, deve essere rivista alla luce delle recenti disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2011.
In particolare, il comma 47 dell’articolo 1 della suddetta norma (“Sgravi fiscali e contributivi su premi di produttività e sgravi fiscali per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”), interviene ulteriormente sull’articolo 5 del decreto legge n. 185/08, a sua volta già modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Viene così prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività. Nello specifico, sono state aggiornate per il prossimo anno entrambe le annualità di riferimento, sia quella del limite reddituale che quella relativa all’importo su cui è applicata la detassazione. Tali benefici concernono i lavoratori dipendenti del settore privato e hanno per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Ciò significa che il lavoratore dipendente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (10%) in luogo dell'Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario.
La verifica del reddito posseduto dal dipendente nel 2009, per il riconoscimento della suddetta detassazione deve essere fatta sommando all’imponibile fiscale indicato nella casella 1 del modello Cud anche gli importi detassati nel corso del 2008, nel limite massimo di 3mila euro. Secondo le nuove disposizioni, la proroga concerne i lavoratori che maturano, nel 2010, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (nel regime relativo al 2010, tale limite di reddito è pari a 35.000 euro, con riferimento, naturalmente, all'anno 2009). Resta fermo che l'imposta sostitutiva si applica fino ad un importo imponibile di 6.000 euro.
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