Proroga periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento
Pubblicato il 21 gennaio 2021
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Ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, la cui ratio è evitare i licenziamenti, le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che si trovano in una situazione di eccedenza di personale, possono, previo accordo con le rappresentanze sindacali, erogare ai dipendenti più anziani una prestazione di importo pari alla pensione che gli spetterebbe secondo la normativa vigente. La prestazione, ai sensi della predetta legge, ha una durata di 4 anni, decorsi i quali i lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento. Tale periodo, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, esclusivamente per gli anni 2018-2020, è stato ampliato a 7 anni.
L’Inps, con messaggio 20 gennaio 2021, n. 227, informa che, ai sensi della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, il periodo massimo di fruizione della prestazione elevato a 7 anni è concesso fino al 1° dicembre 2023.
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