Proroga della CIGS per crisi aziendale
Pubblicato il 21 luglio 2016
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In deroga alle norme generali, il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato – alla presenza di criteri definiti nel Decreto Interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, sino ad un limite massimo temporale - che si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione – pari a:
- dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016;
- nove mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017;
- sei mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2018.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 22 dell’11 luglio 2016, ha fornito le prime indicazioni applicative in merito a oggetto, condizioni per l’autorizzazione, procedimento e modalità di presentazione dell’istanza, relative alla proroga della CIGS per crisi aziendale.
Condizioni
Come chiarito dal Ministero del Lavoro con la citata circolare n. 22 dell’11 luglio 2016, per poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate all’articolo 2 del D.I. n. 95075/2016 ovvero occorre che:
- l’impresa che intenda accedere a tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, deve avere già in corso un trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 21, comma 1 lett. b., D.L.gs n. 148/2015, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della Legge n. 223/91;
- l’impresa, a causa dell’aggravarsi delle iniziali difficoltà, deve essere nell’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel programma di crisi aziendale;
- la cessazione dell’attività aziendale deve essere associata a concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori.
La citata circolare ministeriale specifica, in merito all’ultimo punto, che il piano di cessione - sostenuto dalla procedura di cui all’articolo 47, di cui alla Legge 29 dicembre 1990, n. 428 - deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.
A questo punto è necessario che l’impresa:
- stipuli un accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale illustri - tra le altre condizioni - come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività;
- presenti un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.
Poiché le risorse a disposizione sono contingentate, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato.
Procedimento
Quindi, come già anticipato, per poter beneficiare della proroga del trattamento di CIGS, l’impresa in cessazione – prima che cessi il programma di crisi aziendale - deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa.
Devono costituire oggetto dell’accordo:
- il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività;
- il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.
L’impresa deve, inoltre, esibire idonea documentazione che comprovi la rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività.
Poiché è stato chiarito che la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico all’accordo è solo eventuale, lo stesso – se presente – dovrà confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento e potrà:
- illustrare la proposta;
- dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.
Prima della sottoscrizione dell’accordo va accertato che le risorse finanziarie annualmente destinate siano sufficienti a coprire l’intervento e la quantificazione dell’onere finanziario deve essere parte integrante del verbale.
Tuttavia l’accordo non potrà essere perfezionato qualora, il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, effettuato sulla base delle relazioni mensili di consuntivazione della spesa ed in via prospettica, indichi che sia stato raggiunto, ovvero venga raggiunto prima del termine dell’anno di riferimento, il limite dei 50 milioni annui assegnati.
Effettuata le verifica finanziaria andrà comunque indicato il periodo massimo autorizzabile.
Domanda
Stipulato l’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui (da notare che non è indicato un termine perentorio), istanza alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – utilizzando il sistema informatico di CIGS on line.
All’istanza va allegato:
- il verbale di accordo;
- l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale;
- il programma di crisi aziendale;
- il piano delle sospensioni del personale.
A tal proposito è importante tener presente che, al fine di garantire la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell’operazione di cessione nonché la continuità aziendale, alle domande per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Monitoraggio delle risorse finanziarie
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha l’onere di monitorare mensilmente i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni ed a trasmettere i risultati – sempre con cadenza mensile - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e I.O. - ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ragioneria Generale dello Stato.
Per favorire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’INPS.
Quadro delle norme |
Legge n. 428/1990 Legge n. 223/91 D.Lgs. n. 148/2015 D.I. n. 95075/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 22/2016 |
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