Proroga CIGS
Pubblicato il 09 maggio 2016
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
Condizioni
La proroga della CIGS essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
- sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo economico;
- sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47, Legge n. 428/90.
Procedimento
L’impresa che intende cessare l’attività e ottenere la proroga della CIGS deve stipulare, prima del termine del programma, uno specifico accordo governativo dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo idonea documentazione comprovante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione.
In sede di accordo il Ministero dello Sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.
Ai sensi del D.I. n. 95075/2016, prima della stipula dell’accordo governativo va verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione salariale straordinaria e in sede di accordo va indicato l’onere finanziario necessario a coprire l’intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.
A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa deve presentare istanza di integrazione salariale al Ministero del Lavoro.
- eDotto.com – Edicola del 14 aprile 2016 - Contratti di solidarietà per le imprese soggette alla CIGS – Schiavone
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: