Proprietà rinunciabile. Studio del Notariato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 aprile 2014
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Lo Studio del Notariato n. 216-2014/C approvato dall'Area scientifica – Studi pubblicistici il 21 marzo 2014 ha ad oggetto il tema “La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento”.
L'atto della rinuncia
La rinunzia abdicativa consiste in un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede la conoscenza né tanto meno l’accettazione da parte di altri soggetti.Proprietà
Secondo il testo redatto dai notai, il primo diritto reale suscettibile di rinunzia abdicativa è individuabile nel diritto di proprietà. Il relativo atto deve avere la forma scritta e deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643, n. 5, del Codice civile. A seguito di questo atto la proprietà rinunciata diventa di titolarità dello Stato.Quota di comproprietà
La rinuncia può avere ad oggetto anche la quota di comproprietà e produce un duplice effetto:a) il diritto rinunciato non "passa" allo Stato ma agli altri comproprietari;
b) se il comproprietario rinunciante aveva spese da sopportare a causa della sua comproprietà, la rinuncia alla quota di comproprietà ha un effetto liberatorio nei suoi confronti.
- ItaliaOggi, p. 22 – Rinuncia alla proprietà - Ciccia
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 36 - Immobile troppo costoso? Si può rinunciare - Busani
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