Proprietà industriale: imminenti e corpose novità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 aprile 2010
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Il pre-consiglio dei ministri, nella seduta del 13 aprile scorso, ha esaminato la bozza del Decreto legislativo messo a punto a modifica del vigente codice della proprietà industriale in attuazione della delega contenuta nella legge sviluppo in scadenza ad agosto 2010. Lo schema di riforma sarà sottoposto all'Esecutivo nel prossimo incontro.
Il corposo testo del decreto interviene su diversi aspetti; si prevede, tra le altre novità, che in caso di contitolarità del diritto industriale, ciascun soggetto possa presentare la domanda di registrazione e compiere gli adempimenti burocratici successivi; i marchi collettivi potranno essere utilizzati anche da parte di terzi per fini commerciali nel rispetto della correttezza professionale; saranno registrabili anche tutti i segni comuni anche se nei loro confronti non potrà scattare il diritto di esclusiva qualora vengano considerati privi di carattere distintivo. Sul libero mercato, potranno essere utilizzati i nomi di persona, ma anche i lavori artistici, letterari, scientifici, politici e sportivi. Anche le pubbliche amministrazioni potranno registrare propri marchi; in questi casi, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente. Per le invenzioni realizzate in ambito universitario, sarà l'università o l'amministrazione pubblica ad acquisire il diritto industriale; in ogni caso, il ricercatore potrà a sua volta depositare domanda di brevetto a proprio nome se l'ente non lo abbia fatto entro sei mesi.
Il corposo testo del decreto interviene su diversi aspetti; si prevede, tra le altre novità, che in caso di contitolarità del diritto industriale, ciascun soggetto possa presentare la domanda di registrazione e compiere gli adempimenti burocratici successivi; i marchi collettivi potranno essere utilizzati anche da parte di terzi per fini commerciali nel rispetto della correttezza professionale; saranno registrabili anche tutti i segni comuni anche se nei loro confronti non potrà scattare il diritto di esclusiva qualora vengano considerati privi di carattere distintivo. Sul libero mercato, potranno essere utilizzati i nomi di persona, ma anche i lavori artistici, letterari, scientifici, politici e sportivi. Anche le pubbliche amministrazioni potranno registrare propri marchi; in questi casi, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente. Per le invenzioni realizzate in ambito universitario, sarà l'università o l'amministrazione pubblica ad acquisire il diritto industriale; in ogni caso, il ricercatore potrà a sua volta depositare domanda di brevetto a proprio nome se l'ente non lo abbia fatto entro sei mesi.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 37 - Alle università i diritti di brevetto dei ricercatori – C. Fo.
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