Proposte del CNO alla conversione in legge del Decreto Fiscale

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Proposte del CNO alla conversione in legge del Decreto Fiscale

Sul Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, rubricato “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” si è pronunciato il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, nel corso dell’audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di Legge n. 2426, ha proposto alcune modifiche al Decreto in questione.

In materia fiscale, l’art. 2 del Decreto introduce l’estensione del termine di versamento per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, ad esclusione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito notificati dall’Inps e riscossi tramite l’agente della riscossione, ai sensi degli artt. 29 e 30, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Consiglio propone la modifica della suddetta disposizione al fine di estendere il termine di versamento anche a quest’ultimi avvisi di pagamento.

In materia di lavoro, ai sensi del comma 1, dell’art. 26, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il periodo di quarantena (del lavoratore privato) con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è stato equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa.

Al riguardo, il quinto comma dell’articolo 26, disponeva che - in base ad un limite massimo di spesa - gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Inps, sono a carico dello Stato.

Successivamente, il suddetto articolo convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha disposto che gli oneri a carico dell’Inps sono finanziati dallo stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020, diversamente per l’anno 2021 il limite è fissato a 976,7 milioni di euro, dando precedenza agli eventi cronologicamente anteriori.

Come si evince dalla lettura della nuova disposizione ne deriva una evidente penalizzazione per i datori di lavoro, i quali, afferma il Consiglio Nazione dell’Ordine, sono onerati di farsi carico ex post dei costi per remunerare i periodi di quarantena, per la parte eccedente a quella indennizzata e/o rimborsata dall’Istituto di previdenza.

Infine, si evidenzia la necessità di prorogare:

  • al 31 marzo 2022 tutti i termini di presentazione delle domande per l’accesso alla CIG emergenziale, scaduti entro il 31 dicembre 2021;
  • al 30 giugno 2022 i termini per procedere al conguaglio della medesima CIG emergenziale, al fine di consentire l'accesso alla procedura di accredito, da parte dell'Inps, delle somme anticipate dai datori di lavoro per i trattamenti di integrazione salariale.
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