Pronto per il via libera definitivo il decreto sui congedi dei dipendenti pubblici e privati
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 08 giugno 2011
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Lo schema di decreto legislativo, in attuazione di una delega al Collegato lavoro, che modifica la normativa vigente in materia di congedi parentali, ha superato nella seduta del 7 giugno 2011 l’esame del pre-consiglio e ora attende di essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 9 giugno.
Così, a due mesi esatti dal primo esame, il provvedimento presentato dai ministri Brunetta e Sacconi in tema di “riordino e riduzione della possibilità di fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato”, anche se ha accolto solo poche modifiche, di fatto, più che un riordino appare una stretta di vite, ribadendo la finalità sottolineata in sede di presentazione da parte del Governo che è quella di “prevenire possibili abusi".
Le principali novità apportate alla disciplina dei permessi sono le seguenti:
- i genitori con figlio, anche adottivo, affetto da handicap grave, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni a “condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori”;
- sempre in caso di assistenza ai portatori di handicap grave, se l'assistito abita ad una distanza superiore ai 150 km dalla residenza del lavoratore, quest'ultimo è tenuto a presentare documentazione idonea del viaggio sostenuto;
- per quanto riguarda il diritto a prestare l’assistenza, si stabilisce che i dipendenti potranno prestare assistenza a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, solo se il coniuge o i genitori di quest'ultimo siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni o, addirittura, siano deceduti;
- i permessi straordinari non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona, alternativamente al padre o alla madre, anche adottivi e, comunque, il congedo non può superare i 24 mesi complessivi e sempre che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;
- in caso di interruzione spontanea o terapeutica di maternità, successiva al 180esimo giorno di gestazione, si stabilisce che la lavoratrice, su sua richiesta, può riprendere l'attività lavorativa in anticipo, però con il parere favorevole del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente circa la tutela e la prevenzione della salute nei luoghi di lavoro. La lavoratrice dovrà fornire un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro.
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