Pronto il nuovo regolamento per la formazione continua dei Consulenti del lavoro

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Il nuovo Regolamento per la formazione continua dei Consulenti del lavoro sostituisce la prima versione, che risale a 15 anni fa.

Secondo quanto si legge nel “Regolamento della formazione continua obbligatoria” i Consulenti del Lavoro hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie a garantire le aspettative dei cittadini e delle istituzioni. Di conseguenza, il Regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che la legge istitutiva riconosce al Consiglio Nazionale ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione. I Consulenti del lavoro, che avranno effettivamente seguito l’intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell’obbligo di formazione continua.

La formazione continua – attraverso il conseguimento di 25 crediti formativi ogni anno – continua ad essere un obbligo deontologico per tutti gli iscritti all’albo, anche se con qualche modifica. Tenuto conto dei rilievi dell’Antitrust e del processo di liberalizzazione degli eventi formativi si è sentita la necessità di una rivisitazione del precedente Regolamento, che tenta di diventare il più flessibile possibile.

Così, se prima il consulente non faceva formazione riceveva solo una lettera di biasimo, ora, invece rischia la sanzione minima pari alla censura. Se prima il consulente era obbligato a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’Ordine, ora, si può rivolgere ad un ente terzo che ha richiesto l’accreditamento all’ordine, purchè l’evento formativo risponda ai criteri fissati nel regolamento. La formazione può essere fatta, per una percentuale pari al 30%, sotto forma di e-learning, con discrezionalità dell’Ordine di elevare tale soglia in caso di richiesta esplicita. L’esonero alla formazione spetta solo ai consulenti con 70 anni che ne facciano richiesta, mentre resta confermato che ogni due anni si devono raggiungere 50 crediti (16 almeno raggiunti nel primo anno) di cui 6 che si riferiscano obbligatoriamente a materie dell’ordinamento professionale e del codice deontologico.

Il nuovo Regolamento è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio nazionale ed entro il 31 ottobre verranno approvate le relative norme di attuazione per la definizione delle modalità applicative. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione di tali norme, il regolamento entrerà quindi definitivamente in vigore.

Roberta Moscioni

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 - La formazione continua si aggiorna - Ufficio stampa del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro
  • Il Sole 24 Ore, p. 29 - Consulenti più liberi sui corsi - N. T.

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