Promozioni e nomine dirigenziali senza motivare la scelta? Il datore paga i danni

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Promozioni e nomine dirigenziali senza motivare la scelta? Il datore paga i danni

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 30900 del 29 ottobre 2021, ha richiamato i principi che il datore di lavoro deve considerare laddove intenda effettuare una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio.

In particolare, la Suprema corte si è pronunciata nell’ambito di una causa instaurata dal dipendente di un’azienda ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance asseritamente subito in relazione alle presumibili differenze retributive che avrebbe potuto percepire se parte datoriale non avesse violato le regole di buona fede e correttezza nel conferimento di nomine dirigenziali, avvenuto senza motivazione.

Nella vicenda di specie, era presente un accordo sindacale, in forza del quale la nomina alla dirigenza andava effettuata sulla base di una procedura valutativa. 

Nomina attraverso procedura valutativa, principi

Nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata.

In difetto, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, non condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, se correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore.

Atto non motivato? Dipendente risarcito dei danni da perdita di chance

In particolare, la Cassazione ha precisato che:

  • anche nella procedura valutativa, ove la promozione si effettua non attraverso concorso o selezione e con conclusiva graduatoria, bensì attraverso una scelta da effettuare sulla base di predeterminati criteri di valutazione, per il principio di correttezza e buona fede il datore ha l'onere di dare della scelta, nonché dell'applicazione degli indicati criteri, adeguata motivazione, cui ogni interessato in quanto formalmente legittimato alla scelta ha diritto;
  • l'illegittimità dell'atto per mancanza di motivazione costituisce una situazione idonea ad arrecare, di per sé, il danno da perdita di chances in capo al lavoratore avente diritto alla valutazione, in quanto in possesso dei requisiti formali per essere sottoposto al vaglio, restando incerta solo la misura del danno.

Senza motivazione l’atto di nomina dirigenziale è illegittimo

E’ sulla scorta di tali assunti che la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del dipendente - a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance - della somma pari al 10% delle presumibili differenze retributive che lo stesso avrebbe potuto percepire se fosse stato nominato dirigente.

La Corte d’appello aveva rilevato, in particolare, che non era in discussione il possesso, in capo all’interessato, dei titoli formalmente necessari per essere valutato, situazione che faceva sorgere il diritto alla motivazione del provvedimento di esclusione dalla valutazione.

In assenza di motivazione, infatti, l'atto era illegittimo e la scelta valutativa del datore di lavoro, nei limiti di questa carenza e delle relative conseguenze, restava sindacabile.

Secondo i giudici di gravame, inoltre, l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione recava, in sé, il danno a carico del prestatore, non potendo accogliersi la tesi di parte datoriale secondo cui si era in presenza di un'omissione probatoria, che non poteva essere compensata con una valutazione equitativa.

Di alcun rilievo, infine, sono state considerate le doglianze della società datrice di lavoro, in ordine alla asserita mancata considerazione dell’accordo sindacale in forza del quale la nomina alla dirigenza andava effettuata sulla base di una procedura valutativa, costituendo, essa, il presupposto posto alla base dell’orientamento giurisprudenziale richiamato e condiviso nella decisione impugnata.

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