Professionisti senza studi di settore se la parcella è inferiore al minimo tariffario

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14771 del 5 luglio 2011, respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, afferma che dinanzi a delle peculiarità dimostrate dallo stesso contribuente sul tipo di attività esercitata - dalla quale si percepisce una parcella inferiore al minimo - gli studi di settore non sono applicabili.

In altri termini, al professionista non può essere applicato lo studio se dichiara una parcella più bassa rispetto ai minimi tariffari. L’eventuale scostamento dagli standard, in questo caso specifico, non è da considerare come un’incongruenza tale da giustificare l’accertamento induttivo da parte del Fisco.

La fattispecie analizzata dalla Corte si riferisce ad uno studio associato di Varese che aveva dichiarato compensi inferiori alla media, da cui ne è derivato un reddito non aderente agli standard. Tutto ciò, ha insospettito l’ufficio delle imposte che, sulla base dei dati dichiarati, aveva avviato un’azione di accertamento di tipo induttivo. Ma, tale azione è stata impugnata dai professionisti e l’atto impositivo è stato annullato nei primi due gradi di giudizio. Di qui, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione: ancora una volta – come anticipato – senza successo.

I Supremi giudici hanno ribadito che: “l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce una presunzione semplice, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, in sé considerati”.
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