Professionisti deputati alle vendite, sì a nuove iscrizioni

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Professionisti deputati alle vendite, sì a nuove iscrizioni

In attesa dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale sugli specifici requisiti formativi, i Presidenti dei tribunali, raggiunti dalle richieste di iscrizione nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili, potranno procedere alle nuove iscrizioni.

Circolare Giustizia: indicazioni operative in attesa dell’emanazione del DM

Porta la data dell’11 gennaio 2018 la circolare del ministero della Giustizia - Direzione generale della giustizia civile Ufficio I – Affari civili interni, avente ad oggetto la formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. c.p.c..

Il provvedimento, inviato al Primo Presidente della Corte di cassazione, ai Presidenti delle Corti di appello e al Capo dell’Ispettorato generale, contiene le indicazioni operative da seguire nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 5-bis del convertito Decreto-legge n. 59/2016.

Nella circolare, viene spiegato come, allo stato, sia possibile procedere a nuove iscrizioni nell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili (art. 534-bis e 591-bis c.p.c.).

Questo, in quanto, ai sensi del comma 5 del citato art. 5-bis, si prevede che, anche successivamente all’emanazione del decreto ministeriale citato, e per un periodo di 12 mesi, “le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell’elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione”, appunto, del Decreto-legge n. 59.

Nell’ambito del citato periodo, quindi, le operazioni di vendita continuano ad essere legittimamente delegate a uno dei professionisti iscritti negli elenchi tenuti presso i tribunali e formati secondo le modalità previgenti.

In detto contesto – conclude la circolare - non può negarsi la possibilità di procedere, in presenza dei prescritti requisiti, anche con nuove iscrizioni.

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