Documenti analogici Produzione e archiviazione Modalità corrette
Pubblicato il 11 aprile 2017
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L'agenzia delle Entrate spiega che la corretta procedura da seguire per la conservazione dei documenti informatici, ex DM 17 giugno 2014, prevede che il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincida con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dunque non più entro il 28 maggio 2017, ma entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva:
- per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare (in ipotesi 1° gennaio - 31 dicembre 2016), a legislazione vigente, il termine ultimo di conservazione coinciderà con il 31 dicembre successivo (31 dicembre 2017);
- per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, tipici degli esercizi “a cavallo” (ad esempio, 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016), andranno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla fine dell’anno solare.
Niente stampa dei documenti ricevuti in formato digitale
Inoltre, sempre nella risoluzione 46 del 10 aprile 2017, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il documento informatico – qualsiasi documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti – come fatture e bolle doganali ricevuti in formato digitale, non ricade tra i documenti con obbligo di materializzazione su supporti fisici per la considerazione giuridica di esistente ai fini delle disposizioni tributarie. Ciò alla luce del D.M. 17 giugno 2014, che ha abrogato le previsioni del D.M. 23 gennaio 2004.
- eDotto.com - Edicola del 6 aprile 2017 - Conservazione documenti fiscali Previsto un termine unico - Pichirallo
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