Prodotto a basso costo Etichetta confonde

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Prodotto a basso costo Etichetta confonde

Ai fini della possibile confusione tra marchi, è importante valutare l’impatto visivo dell’etichetta del prodotto sul consumatore, al di là del solo ipotetico e successivo controllo del nome ivi apposto.

E’ quanto, in sintesi, enunciato dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una s.r.l., volto all'accertamento della nullità del marchio impiegato da altra società concorrente per mancanza di novità ed alla condotta di concorrenza sleale confusoria posta in essere dalla medesima.

La valutazione del rischio di confusione – puntualizza la Corte – deve fondarsi sull’impressione complessiva dei marchi a confronto, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, rilevando la percezione dei segni da parte del consumatore medio, che solitamente vede il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi.

Consumatore meno attento Somiglianza etichetta più rilevante

Oltretutto la possibilità di confusione tra prodotti di imprese concorrenti, va apprezzata dal punto di vista di consumatori di media diligenza e capacità, ma sempre tenendo conto della specifica clientela che il prodotto è destinato ad attirare. Secondo comune esperienza, infatti, il livello di attenzione del consumatore varia in base al tipo di prodotto, per cui è maggiormente elevata per i beni c.d. di lusso o costosi, mentre lo è di meno per quelli – come nel caso di specie – a basso prezzo.

In tale ultimo caso, la somiglianza visiva dell’elemento figurativo finisce per assumere maggiore rilevanza, laddove, per l’appunto, le modalità di commercializzazione dei prodotti in questione e la loro stessa natura comportino che il pubblico vi ponga specularmente meno attenzione.

Alla luce di dette considerazioni – conclude la prima sezione civile con sentenza n. 11031 del 27 maggio 2016 – ha errato la Corte territoriale nel considerare che l’elemento figurativo dell’etichetta nel prodotto a basso costo (nella specie, un liquore), pur del tutto analogo e similare a quello del prodotto originale, dovesse essere considerato elemento secondario, dando esclusivo rilievo al segno denominativo.

 

 

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