Prodotti difettosi: scadenza dei termini e partecipazione del produttore al giudizio

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Secondo la Corte di giustizia - sentenza pronunciata nella causa C-358/08 – l’articolo 11 della Direttiva 85/374/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, impedisce che una normativa nazionale la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un produttore sia citato come parte convenuta nel procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona. In ogni caso, però, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine nei confronti della società controllata al 100% dal produttore, quest'ultimo può essere sostituito alla sua controllata se il giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 15 – Ammissibile il ricorso tardivo contro i prodotti difettosi – Maciocchi

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