Prodotti difettosi? Rimozione e istallazione del nuovo prodotto a carico del venditore
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 17 giugno 2011
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Con sentenza depositata il 16 giugno 2011 con riferimento alle cause riunite n. C-65/09 e C-87/09, la Corte di giustizia è intervenuta in materia di prodotti difettosi sancendo l'onere, a carico del venditore, della sostituzione degli stessi nonché del costo delle spese di rimozione del bene non conforme e di installazione del nuovo prodotto anche se è lo stesso consumatore ad aver provveduto all'installazione del bene.
In particolare – spiegano i giudici europei - l'articolo 3, nn. 2 e 3, della Direttiva n. 1999/44/CE deve essere interpretato nel senso che, “quando un bene di consumo non conforme, che prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato e ad installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato”.
- ItaliaOggi, p. 26 – Sostituzione, grava sul venditore – Irrera
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Più tutele ai consumatori per i prodotti difettosi – Castellaneta
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