Procura all'incasso non residenti Firma autenticata

Pubblicato il



Procura all'incasso non residenti Firma autenticata

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello ordinario in merito alla procura all'incasso del rimborso Iva per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro UE, art. 38-bis2 del Dpr n. 633/1972.

Convenendo con l'istante, l'Agenzia spiega che il soggetto non residente, stabilito in altro Paese Ue, avente diritto al rimborso ex articolo 38-bis.2, Dpr 633/1972, può delegare un terzo a incassare le somme dovute e la delega (procura), anche se formata all’estero. L'indicazione è diffusa con la risoluzione 110/E del 28 novembre 2016.

Inoltre, richiamando la norma di riferimento (primo comma dell'articolo 63 del Dpr 600/1973) che detta “La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata”, l'Agenzia chiarisce che:

  • anche per le procure formate all’estero è necessario che l’atto di conferimento sia autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale idoneo a conferire pubblica fede all’atto;
  • è necessaria la legalizzazione dell’atto di conferimento, con esclusione dei casi in cui l’avente diritto al rimborso risieda in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja per l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (in tali casi la procura alla quale sia stata apposta la “postilla” o “Apostille” da parte della competente autorità designata da ciascuno Stato aderente alla Convenzione deve considerarsi “autenticata” anche agli effetti di cui all’articolo 63 del D.P.R. 600/1973);
  • per gli atti notarili provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall’Italia con la legge 24 aprile 1990, n.106), non è richiesta alcuna legalizzazione, nemmeno attraverso Apostille.
Allegati Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito