Processo tributario telematico (PTT). Nuove linee guida Mef

Pubblicato il



Processo tributario telematico (PTT). Nuove linee guida Mef

Il servizio PTT mette a disposizione delle parti processuali – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – oltre al deposito telematico degli atti, una serie di servizi digitali fruibili accedendo al portale istituzionale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Si ricorda che dal 1° luglio 2019 è obbligatorio il processo tributario telematico (PTT): la notifica e il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Commissioni tributarie devono essere eseguiti esclusivamente in modalità telematica.

Il Mef, con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, detta le nuove modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali.

Il processo tributario telematico, introdotto dal decreto legge n. 119/2018, come convertito dalla legge n. 136/2018:

  • si applica ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello, a partire dal 1° luglio 2019;
  • non si applica ai contribuenti che sono in giudizio senza difensore, per le controversie fino a 3mila euro (i soggetti che si difendono personalmente possono avvalersi delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti).

Precisa la guida che se la parte ha scelto di notificare l’atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 giugno 2019, la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti seppur effettuati dal 1° luglio 2019, data dalla quale risulta obbligatorio il processo tributario telematico; resta ferma, invece, la facoltà del resistente di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio.

Per accedere al processo tributario telematico è necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

Linee guida. PTT: 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Le prime linee guida, contenute nella pregressa circolare Mef n. 2/DF/2016, sono state aggiornate con la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, alla luce delle modifiche introdotte con l’art. 16 del DL 119/2018, che istituisce l’obbligo della via esclusivamente telematica a far data dal 1° luglio 2019.

Il Mef premette che le fasi processuali interamente telematizzate sono quelle della notifica, della costituzione in giudizio e del deposito degli atti processuali, oltre che della consultazione del fascicolo processuale.

Restano da digitalizzare i provvedimenti adottati dal giudice tributario e il verbale d’udienza: atti formati in originale analogico che sono scansionati e firmati digitalmente dal personale dell’Ufficio di segreteria delle CCTT per poi essere inseriti nel fascicolo informatico.

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite Pec possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno inclusi i festivi.

Le nuove linee guida chiariscono, tra l'altro, che:

  1. le notificazioni degli atti, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche (l’obbligo sorge per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019; resta ferma la facoltatività dell’opzione telematica della notifica e del deposito degli atti per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019);
  2. la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

PTT, accettati PADES e CADES

Altro importante chiarimento: dal 6 luglio 2019 il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) consente anche il deposito di file sottoscritti con firma PADES (Pdf Advanced Electronic Signature), che non aggiunge alcuna estensione al nome del file ma consente di firmare digitalmente esclusivamente file in formato “.pdf”. La circolare ricorda che alcuni prodotti di firma PADES possono modificare il nome del file aggiungendo il suffisso “signed.pdf”. In tal caso, il documento con la firma PADES può essere visualizzato nel formato originale utilizzando il software libero di “Adobe Acrobat Reader”.

Relativamente all’utilizzo delle firme digitali nei vari processi telematici, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, ha equiparato la valenza giuridica della firme PADES e CADES, ritenute entrambe valide ed efficaci (SS.UU. Cass. 10266/2018).

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 4 luglio 2019 - Contenzioso tributario, dall’Agenzia la guida aggiornata - Moscioni

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito