Contenzioso tributario, dall’Agenzia la guida aggiornata
Pubblicato il 04 luglio 2019
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Aggiornata un’altra guida dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nella sezione “l’Agenzia informa” del sito web istituzionale.
Si tratta della guida su “Il contenzioso tributario”, che ha subito un restyling al fine di tener conto delle nuove disposizioni sul processo tributario telematico.
Il processo tributario telematico in vigore dal 1° luglio 2019
Si ricorda che per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019, è obbligatoria la notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali esclusivamente in via telematica.
A partire da tale data, infatti, è necessario notificare i suddetti atti tramite Posta elettronica certificata e costituirsi in giudizio in via telematica, tramite “PTT”, un’applicazione messa a punto dal Dipartimento delle Finanze.
L’obbligo non sussiste per i contribuenti che possono stare in giudizio senza assistenza tecnica e nelle controversie di valore non superiore a 3mila euro; in queste circostanze la modalità telematica della notifica e del deposito rimane facoltativa.
Per depositare il ricorso, l'appello e gli altri atti processuali, oltre alla registrazione al Sistema informativo della giustizia tributaria (S.I.Gi.T), è richiesta la casella Posta elettronica certificata e una firma digitale valida.
Dopo la registrazione, sarà possibile accedere e trasmettere gli atti e i documenti che andranno a formare il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo.
Agenzia Entrate. Guida online aggiornata
La guida dell’Agenzia è un vero e proprio vademecum per i contribuenti che possono così accedere ad informazioni utili sulle notifiche di ricorsi e appelli via Pec, sul deposito degli atti processuali tramite l’applicativo PTT, ecc..
La nuova guida è suddivisa nei seguenti capitoli:
1. IL RICORSO TRIBUTARIO
Avvio del processo tributario
Assistenza tecnica
Sospensione dell’atto impugnato
Sospensione della sentenza
2. ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA
Discussione del ricorso e sentenza
Pagamento del tributo in pendenza di giudizio
3. LA PROSECUZIONE DELLA LITE
Il ricorso in appello
Il ricorso in Cassazione
4. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
La costituzione in giudizio telematica
Comunicazione, notifiche e depositi telematici
5. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI
Agenzia Entrate. Le novità del PTT
Tra le principali novità legate al PTT, la Guida ricorda:
-
l’introduzione della conciliazione giudiziale anche dopo il primo grado;
-
la possibilità di conciliare anche le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione;
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l’innalzamento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica;
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l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutti gli enti impositori, agli agenti e ai concessionari privati della riscossione nonché alle controversie in materia catastale;
-
l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza.
Dal punto di vista pratico, si comunica quanto segue:
- i termini per proporre ricorso sono sospesi nel periodo feriale (1º agosto - 31 agosto);
- con l’applicazione web “Telecontenzioso” è possibile consultare la banca dati del contenzioso tributario con cui sono gestiti i ricorsi depositati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle di I e II grado di Trento e Bolzano;
- il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato;
- per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso (principale o incidentale) è dovuto il contributo unificato, che ha sostituito la vecchia imposta di bollo e il cui importo varia, a seconda del valore della lite, dai 30 ai 1.500 euro;
- per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo unificato è stato stabilito in 120 euro.
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