Processo tributario: nuovi documenti depositabili in appello

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Processo tributario: nuovi documenti depositabili in appello

Sì al deposito, in appello, di nuovi documenti o di documenti irritualmente prodotti in primo grado, entro 20 giorni prima dell’udienza.

Nuova documentazione presentata in sede di gravame

Nei giudizi tributari di appello, le parti possono produrre qualsiasi documento, anche se ne avevano la disponibilità già in precedenza.

In detta sede di gravame, il deposito di nuova documentazione deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, ovvero in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso, per consentire alla controparte di replicare e contestare tempestivamente.

Lo hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione, Quinta sezione civile, nell’ordinanza n. 17164 depositata il 28 giugno 2018 e con cui hanno ritenuto legittimo, in un procedimento di natura fiscale, il deposito di nuova documentazione effettuato dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto del termine dei 20 giorni liberi prima dell’udienza di discussione dell’appello.

Per l’effetto, la Corte di legittimità ha dichiarato la nullità della decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile tale documentazione, decisiva per gli esiti del processo.

Documenti depositati tardivamente in primo grado

Con altra decisione depositata pochi giorni prima, la n. 16652 del 25 giugno 2018, la Cassazione, Sesta sezione civile, aveva già ribadito un analogo principio relativamente ai documenti tardivamente depositati in primo grado e nuovamente prodotti in sede di appello.

In questa occasione è stato confermato il principio di diritto secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente allegato in secondo grado, nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'articolo 32 del Decreto legislativo n. 546/1992, ed in forma analoga nell'articolo 87 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

Deposito fascicolo di primo grado sana l’inosservanza delle modalità di produzione

Ad ogni modo – è stato, altresì, riaffermato – nel caso in cui il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, “in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata".

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