Processo penale e ritocco prescrizione. Sì dal Cdm

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Processo penale e ritocco prescrizione. Sì dal Cdm

Approvati, durante il Consiglio dei ministri di ieri, il disegno di legge delega di riforma del processo penale e il lodo Conte bis, in materia di prescrizione.

La maggioranza non era al completo, però, dato che alla riunione non hanno partecipato i rappresentanti di Italia Viva, in forte polemica rispetto a questo ultimo intervento.

Le restanti forze di Governo hanno comunque deciso di andare avanti con la complessiva riforma penale, mentre si fanno sempre più fragili gli equilibri all’interno della maggioranza.

Prescrizione: ok al Lodo Conte bis

Secondo quanto si apprende, il lodo Conte bis è stato ricompreso all’interno del disegno di legge sul processo penale.

Attraverso una modifica del Codice penale, così, si prevede che il corso dei termini prescrizionali rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della decisione.

La prescrizione penale riprenderebbe poi il suo corso, col computo anche dei periodi sospesi, qualora la sentenza di appello prosciolga l'imputato o annulli la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne dichiari la nullità.

Riforma del processo penale: modifiche da attuare entro un anno

Nel testo del comunicato stampa di fine seduta, vengono quindi illustrati i termini dell’intervento di riforma della procedura penale.

Le relative disposizioni – viene spiegato - sono finalizzate a garantire l’efficienza del processo penale nonché la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello

In primo luogo, il testo contiene alcune deleghe studiate per semplificare e aumentare la celerità dei procedimenti. Le deleghe, volte alla modifica del Codice di procedura penale, dovranno essere attuate entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Notifiche al difensore, salvo la prima

In tema di notificazioni, così, la modifica indicata si sostanzia nella previsione secondo cui tutte le notifiche successive alla prima - da eseguire, quest’ultima, necessariamente all’imputato - siano effettuate al difensore, anche per via telematica;

Termini di durata indagini preliminari in base a gravità del reato

Altro ritocco riguarda la ridefinizione della durata delle indagini preliminari, con individuazione di tre termini, legati alla gravità del reato su cui si indaga.

I termini saranno:

  • di 6 mesi per i reati meno gravi;
  • di 1 anno per quelli ordinari;
  • di 18 mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di capi di imputazione.

La durata così individuata sarà prorogabile una sola volta, di 6 mesi, su istanza del Pubblico ministero, per tramite di provvedimento del Gip.

Una volta scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il Pm sarà tenuto, entro 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale e, a seguire, a notificare all’indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi.

Esercizio azione penale. Criteri più stringenti

Al fine di ridurre il numero dei processi che giungono in dibattimento, sono state studiate alcune misure che prevedono – si legge nel comunicato - “criteri più stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare devono attenersi per l’esercizio dell’azione penale o l’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio”.

Tra le altre novità, anche la previsione secondo cui il Procuratore della Repubblica, nella stesura del programma organizzativo della Procura, sarà tenuto ad indicare i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale. Questi dovranno essere concordati con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse disponibili.

A seguire, viene introdotta la valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro, con conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti.

Patteggiamento esteso a reati puniti con reclusione fino a 8 anni

Il disegno di legge delega introduce, di seguito, novità volte ad incentivare i riti alternativi, in particolare il ricorso al giudizio abbreviato e al patteggiamento.

Quest’ultimo viene esteso a tutte le ipotesi di reato sanzionate, complessivamente, con una pena inferiore agli 8 anni di reclusione (attualmente 5 anni). In detto contesto, però, viene anche ampliato l’elenco dei reati per i quali il patteggiamento è escluso a priori.

Processi in appello più veloci: aumento di giudici onorari e personale amministrativo

Per finire, si segnalano le ulteriori disposizioni finalizzate all’abbattimento e alla velocizzazione dei procedimenti in corso presso le Corti d’appello.

Da un lato, il provvedimento estende la possibilità di impiegare i giudici onorari ausiliari anche nel settore penale, con previsione anche di un aumento dell’organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unità.

Dall'altro, viene disposta l’autorizzazione al reclutamento di mille unità di personale amministrativo, assunto con contratto a tempo determinato di 24 mesi.

Da segnalare, infine, che dallo schema del Ddl è stata stralciata la parte ordinamentale relativa alla riforma del Csm.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 7 febbraio 2020 - Prescrizione: accordo su Lodo Conte-bis, senza Iv – Pergolari

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