Processo civile e Ufficio per il processo: le relazioni illustrative della riforma

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Processo civile e Ufficio per il processo: le relazioni illustrative della riforma

Pubblicate, sul sito del ministero della Giustizia, le relazioni illustrative agli schemi di decreto legislativo recentemente approvati dal Consiglio dei ministri in materia di processo civile e Ufficio del processo.

Il Decreto di attuazione della legge delega di riforma del processo civile - viene ricordato nella prima relazione - tende a perseguire i tre obiettivi della semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione, con misure che investono molteplici settori.

Si interviene, tra i vari ambiti, sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando e rafforzando gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato.

Con riguardo alla mediazione, sono individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega, è rideterminata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola, secondo la traccia indicata dalla delega, alle controversie che investono rapporti di durata.

E' poi evidenziato che lo strumento della negoziazione assistita è stato valorizzato, riconoscendone l’applicabilità in aree prima escluse, come nel caso della regolamentazione delle controversie di lavoro, o mediante contenuti prima non consentiti, come per la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione.

E sempre in tema di negoziazione, viene evidenziata l’ulteriore fondamentale modifica che consente di ricorrere a tale procedimento al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio nonché per la modifica della condizioni già determinate, per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti.

La seconda relazione illustrativa concerne lo schema di decreto legislativo recante norme sull’Ufficio per il processo, introduttivo di una compiuta e sistematica regolamentazione dell’UPP.

In essa viene sottolineato come nel provvedimento siano contenute, in primo luogo, disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali ne è prevista l’istituzione.

A seguire, sono vengono analiticamente elencati i compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, alla luce dei criteri di delega, specifici per i diversi uffici, ed è quindi disciplinato l’ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

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