Processo civile e processo penale autonomi e separati

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Nell’ordinamento processuale vigente, la disciplina dei rapporti tra il processo civile e quello penale non s’ispira più al principio di unità della giurisdizione, ma a quello dell’autonomia e separazione dei due processi e dell’attribuzione a ciascun giudice di una piena cognizione in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione.

Ne discende la necessità che il processo civile prosegua parallelamente a quello penale, senza alcuna influenza del secondo sul primo; l’obbligo del giudice civile di procedere autonomamente all’accertamento dei fatti, inoltre, induce ad attribuire carattere eccezionale alla disciplina adottata dall’articolo 75 del Codice di procedura civile - che consente il trasferimento nel processo penale dell’azione esercitata dinanzi al giudice civile fino a che in sede civile non sia stata pronunciata una sentenza di merito – “la quale costituisce pertanto l’unico strumento preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale, esaurendo ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità”.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 13828 depositata il 1° agosto 2012.
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