Processo breve all'esame del Senato: presentati nuovi emendamenti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 13 gennaio 2010
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E' all'esame del Senato la nuova legge sul processo breve. In particolare, nella seduta dell'aula del 12 gennaio 2009, sono stati presentati nuovi emendamenti al disegno di legge Gasparri (il n. 1880), emendamenti che recepiscono le modifiche approvate dalla maggioranza nella riunione con il governo ed il presidente dell'11 gennaio scorso. L'opposizione, in propostio, ha chiesto il ritorno del provvedimento alla commissione Giustizia al fine di consentire un esame approfondito delle novità introdotte.
Gli emendamenti riscrivono i tempi massimi dei processi prima della loro estinzione; così, in caso di procedimenti penali per i quali è prevista una pena detentiva inferiore a dieci anni, non potranno trascorrere, in primo grado, più di tre anni dall'esercizio dell'azione penale, due anni in secondo grado e un anno e sei mesi nel grado di cassazione. Per i reati pari o sopra i 10 anni, è previsto un massimo di durata di 4 anni nel primo grado, due nel secondo e 1 anno e sei mesi per la cassazione. Con riferimento, poi, ai reati di terrorismo e mafia i termini salgono a cinque anni per il primo grado, tre per il secondo e due anni per la cassazione. Proposto, in particolare, l'inserimento di un nuovo articolo, il 531 bis al codice di procedura penale, introduttivo della dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo. Il pubblico ministero dovrà decidere se esercitare l'azione penale entro e non oltre tre mesi dalla chiusura delle indagini preliminari.
Nel frattempo, la commissione Giustizia della Camera sta proseguendo il lavoro dedicato al testo della proposta sul legittimo impedimento mentre il Governo sta mettendo a punto un decreto legge che consenta la sospensione di 45 giorni dei procedimenti in favore degli imputati a cui vengano formulate contestazioni suppletive da parte del pm.
Gli emendamenti riscrivono i tempi massimi dei processi prima della loro estinzione; così, in caso di procedimenti penali per i quali è prevista una pena detentiva inferiore a dieci anni, non potranno trascorrere, in primo grado, più di tre anni dall'esercizio dell'azione penale, due anni in secondo grado e un anno e sei mesi nel grado di cassazione. Per i reati pari o sopra i 10 anni, è previsto un massimo di durata di 4 anni nel primo grado, due nel secondo e 1 anno e sei mesi per la cassazione. Con riferimento, poi, ai reati di terrorismo e mafia i termini salgono a cinque anni per il primo grado, tre per il secondo e due anni per la cassazione. Proposto, in particolare, l'inserimento di un nuovo articolo, il 531 bis al codice di procedura penale, introduttivo della dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo. Il pubblico ministero dovrà decidere se esercitare l'azione penale entro e non oltre tre mesi dalla chiusura delle indagini preliminari.
Nel frattempo, la commissione Giustizia della Camera sta proseguendo il lavoro dedicato al testo della proposta sul legittimo impedimento mentre il Governo sta mettendo a punto un decreto legge che consenta la sospensione di 45 giorni dei procedimenti in favore degli imputati a cui vengano formulate contestazioni suppletive da parte del pm.
- ItaliaOggi, p. 4 – E il Governo ora pensa al dl blocca processi -
- Il Sole 24 Ore, p. 17 – In Consiglio il blocca – processi – D. St.
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