Processo amministrativo telematico: ok dal Garante Privacy
Pubblicato il 22 maggio 2020
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che fissa le regole tecniche per l’attuazione del processo amministrativo telematico.
Al vaglio dell’Autorità sono state sottoposte, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legge n. 28/2020, le regole tecnico-operative per l’attuazione del procedimento a distanza, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, durante l’emergenza COVID-19 (segnatamente, per il periodo 30 maggio - 31 luglio 2020).
Coronavirus: processo amministrativo a distanza
Nel corso della situazione emergenziale Coronavirus – si rammenta - il processo amministrativo telematico costituisce la modalità ordinaria di trattazione orale della causa, alternativa al contraddittorio meramente cartolare. La celebrazione delle udienze per via telematica può essere chiesta dalle parti o disposta d’ufficio in qualsiasi udienza pubblica o camerale.
Nello schema del decreto, sono stabilite le modalità di collegamento e di partecipazione dei difensori e dei magistrati, i tempi di discussione, le garanzie di sicurezza del sistema informativo, lo svolgimento delle camere di consiglio dei magistrati da remoto.
Garante Privacy sulle regole attuative del processo telematico
Il Garante, in primo luogo, ha preso atto delle soluzioni prospettate per fronteggiare l’attuale emergenza, auspicando che, una volta cessata quest’ultima, si adotti una piattaforma “interna”, gestita dagli organi di Giustizia amministrativa o sotto lo stretto controllo di questi.
Ad ogni modo, ha ritenuto condivisibile il ricorso, nell’attuale contesto, al sistema Microsoft Teams, in ragione del divieto di registrazione e della prevista limitazione alle sole udienze partecipate, essendo invece le camere di consiglio “decisorie” svolte di norma in “audioconferenza”.
Rispetto all’informativa sul trattamento dei dati, l’Autority ha sottolineato che essa andrebbe fornita agli interessati nell’avviso di avvenuto deposito dell’istanza e ciò “al fine di consentire alle parti una consapevole valutazione, anche sotto il profilo della protezione dati, in ordine alla scelta sull’opportunità di presentare o meno opposizione”.
E’ poi suggerito di valutare l’opportunità di integrare la dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio con l’impegno di evitare anche le registrazioni, valorizzando, in questo modo, anche la consapevolezza delle parti in ordine alle eventuali conseguenze sanzionatorie che possono derivare da condotte scorrette.
Viene segnalato, ancora, che l’effettiva consapevolezza del funzionamento dei sistemi “è indispensabile per il loro corretto utilizzo, anche per evitare inconvenienti quali ad esempio l’ascolto delle udienze o delle camere di consiglio, da parte di soggetti aventi titolo a partecipare, invece, ad udienze o camere di consiglio precedenti o successive”. Da qui la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa volta alla formazione del personale, con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative previste a protezione dei dati personali.
Nel parere, il Garante afferma anche di condividere la previsione con cui si dispone, in generale, l’anonimizzazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, ai fini dell’accesso da parte dei soggetti non dotati di specifica legittimazione.
Rispetto, infine, all'accesso alle copie “uso studio” dei provvedimenti giudiziari, l’Autorità segnala che il richiamo alle cautele previste andrebbe interpretato sulla base della giurisprudenza della Cassazione e del Regolamento europeo Privacy, includendo, tra i casi di anonimizzazione obbligatoria, anche quelli relativi ai dati sulla salute, genetici e biometrici.
Del parere - n. 88 del 19 maggio 2020 – è stata data notizia con Newsletter del Garante Privacy n. 465 del 21 maggio 2020.
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