Processi amministrativi. Protocollo per le regole di udienza

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Processi amministrativi. Protocollo per le regole di udienza

In vista del ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nelle aule di udienza – dopo l’emergenza Covid-19 – è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, avente ad oggetto le regole sullo svolgimento delle udienze in presenza durante il periodo feriale presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Il Protocollo del 24 luglio 2020, che fa seguito a quello del 25/26 maggio 2020, prende atto della cessazione dello speciale regime processuale di cui agli artt. 84 del DL n. 18/2020 e 4 del DL n. n. 28/ 2020 con conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nelle aule di udienza e fissa alcune regole di svolgimento delle stesse udienze che siano compatibili con l’osservanza delle norme imposte dall’emergenza epidemica da Covid-19.

Regole per le udienze amministrative dal 1° agosto al 15 settembre 2020

Si stabilisce che per le udienze pubbliche o cautelari che si tengono dal 1° agosto al 15 settembre 2020:

  • sono soppresse le chiamate preliminari;
  • per limitare la presenza dei difensori nelle sale d’attesa o nelle aule, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione attraverso il deposito della richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell’udienza;
  • solo se la richiesta di passaggio in decisione senza discussione riguardi un affare da trattarsi in udienza pubblica, le parti possono depositare, almeno due giorni liberi prima della data fissata per l’udienza, eventuali note, contenute in non più di cinque pagine;
  • le cause, per le quali non è giunta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate e per ogni fascia, ciascuna della durata di un’ora, non possono esser fissati più di otto affari;
  • le cause per cui vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre.

Viene, inoltre, richiamato l’obbligo del rispetto del distanziamento sociale.

Viene precisato che tali norme, pur scritte per udienze da tenere presso il Consiglio di Stato, possano costituire una indicazione anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali.

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