Procedure aziendali di sicurezza non rispettate? Licenziato

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Procedure aziendali di sicurezza non rispettate? Licenziato

E' stato definitivamente confermato, dalla Cassazione, il licenziamento comminato al comandante di una compagnia aerea per ragioni disciplinari, rappresentate dal mancato rispetto delle procedure aziendali di sicurezza, in occasione di un atterraggio.

Mentre, in primo grado, il Tribunale aveva parzialmente accolto l'impugnativa del lavoratore, la Corte d'appello, successivamente adita, aveva confermato il recesso disciplinare per giusta causa lui irrogato.

La Corte territoriale, in particolare, aveva evidenziato come dall'istruttoria svolta fosse emersa la conferma delle condotte oggetto di contestazione disciplinare.

Atterraggio con modalità contrarie a regole di sicurezza: licenziamento legittimo

Era infatti risultato che il lavoratore, quale responsabile del volo come comandante, aveva consentito l'espletamento della fase di atterraggio con modalità contrarie alle regole di sicurezza e tali da consentirne la conclusione solo all'esito di manovre correttive, anch'esse condotte in modo rischioso e senza la corretta valutazione delle condizioni ambientali rilevanti.

In tale contesto, era evidente l'ascrivibilità dell'accaduto alla diretta responsabilità del deducente, e ciò non solo sul piano omissivo per non avere tempestivamente ripristinato le condizioni di sicurezza del volo in attuazione dei suoi poteri di comando, ma anche per avere condiviso e quindi concorso ad adottare scelte errate e rischiose nella gestione della criticità.

Per questi motivi, la Corte d'appello aveva concluso che la condotta del comandante, avendo posto di fatto a repentaglio l'incolumità dei passeggeri e dell'equipaggio, non fosse compatibile con alcuna sanzione conservativa.

La predetta condotta aveva determinato l'irreparabile lesione del vincolo fiduciario necessariamente sotteso alla funzione rilevante e delicata come quella del comandante, integrando, quindi, la giusta causa di licenziamento.

Il comandante si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge per avere, la Corte di gravame, escluso che i fatti contestati potessero rientrare nell'ambito di una fattispecie punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa.

Doglianza, questa, giudicata inammissibile dalla Corte di cassazione, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con sentenza n. 28494 del 12 ottobre 2023.

Pregiudizio a incolumità dei passeggeri? No a sanzioni conservative

Il ricorrente, difatti, si non si era confrontato con la specifica e puntuale motivazione resa, sul punto, dai giudici di secondo grado, secondo i quali una condotta come quella posta in essere, ponendo di fatto a rischio l'incolumità e la sicurezza di passeggeri ed equipaggio, non era compatibile con eventuali sanzioni conservative.

Egli, inoltre, non aveva spiegato in che modo fosse possibile ricondurre alla fattispecie del mero "mancato raggiungimento degli standard di lavoro richiesti" (prevista dal contratto collettivo come condotta punita con sanzione conservativa) le condotte (omissive e commissive) dolosamente tenute in occasione dell'atterraggio oggetto di contestazione disciplinare, ritenute provate dai giudici d'appello.

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