Procedura di concordato non aperta, niente prededuzione dei crediti

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Procedura di concordato non aperta, niente prededuzione dei crediti

L'art. 111 comma 2, della Legge fallimentare, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta.

Non è ossia sufficiente, a tal fine, la mera presentazione di una domanda di concordato in quanto essa dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta.

Prededuzione crediti professionali: non basta la mera presentazione della domanda

Sulla base di questo assunto, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4710 del 22 febbraio 2021, ha rigettato il motivo di ricorso sollevato da un professionista contro il mancato riconoscimento della prededuzione del credito di cui chiedeva l'ammissione al passivo della società che aveva precedentemente assistito.

Gli Ermellini hanno sottolineato come, nella vicenda esaminata, fosse fatto pacifico e non contestato quello secondo cui, dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la società, poi fallita, aveva rinunciato alla predetta domanda, così determinando la chiusura della procedura ancor prima della sua ammissione.

Ciò posto, non poteva essere riconosciuta la richiesta prededuzione al credito del professionista: la mera presentazione di domanda di concordato non bastava, infatti, per il riconoscimento della prededuzione del credito professionale visto che la procedura concorsuale non era stata aperta.

Domanda di concordato inammissibile. Prededucibile il credito del professionista?

La pronuncia odierna sembra porsi in contrasto con l’orientamento di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 25471/2019, con cui si è concluso per la prededucibilità del credito del professionista che abbia presentato domanda di concordato, poi dichiarata inammissibile e quindi senza l’apertura della relativa procedura.

In questo caso, il professionista, oltre ad aver presentato la domanda di concordato, era stato incaricato, dal Tribunale, di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3 della Legge Fallimentare.

Nelle conclusioni di questa decisione, gli Ermellini avevano formulato uno specifico principio di diritto, ai sensi del quale: “Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, giusta l’art. 161, comma 6, l. fall., al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. in bianco o con riserva, sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall., laddove, una volta dichiarata inammissibile, ex art. 162 l.fall., la domanda concordataria (senza, quindi, l’apertura della relativa procedura ex art. 163 l.fall.), sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo”.

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