Domanda di concordato inammissibile. Prededucibile il credito del professionista?
Pubblicato il 11 ottobre 2019
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Quali sono le conseguenze della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo sulla riconoscibilità della prededuzione del credito del professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del relativo piano?
Lo ha spiegato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25471 del 10 ottobre 2019.
Nel caso che ci occupa, la Suprema corte ha accolto il ricorso di un commercialista a cui il Tribunale aveva confermato l’ammissione al passivo fallimentare del credito derivante dall’attività professionale svolta per la società in bonis - consistita nella redazione dell’attestazione di cui all’articolo 161, comma 3, della Legge fallimentare, di accompagnamento di una domanda di concordato “in bianco” - ammettendo la collocazione di detto credito in privilegio ex articolo 2751-bis n. 2 del Codice civile ma non riconoscendone la prededuzione ex art. 111 L. Fall.
Secondo il Tribunale, la redazione della relazione da parte del professionista non aveva rivestito alcuna utilità nella procedura concorsuale in esame, posto che il fallimento era stato comunque dichiarato in assenza dei presupposti per l’ammissibilità del concordato: detta relazione, attestata la non fattibilità del piano, non avrebbe dovuto nemmeno essere prodotta insieme alla proposta e al piano di concordato depositati, in quanto del tutto inutile.
Il professionista si era opposto a detta conclusione, lamentando l’erroneità del provvedimento impugnato con riferimento alla parte in cui non era stata riconosciuta la collocazione in prededuzione del suo credito, già ammesso in via privilegiata.
Prededucibilità dei crediti
Nell’accogliere le doglianze del ricorrente, gli Ermellini hanno ricordato l’approdo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma di cui all’articolo 111 citato, nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti “in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali, individua questi ultimi sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in termini di alternatività.
La disposizione in esame – continua la Corte - postula tre tipologie di crediti caratterizzati da prededuzione, ovvero:
- quelli così classificati da una espressa previsione;
- quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale;
- quelli sorti in funzione di essa.
La prededuzione, inoltre, è un effetto automatico ove i crediti derivino da atti legalmente compiuti dall’imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato. In detto contesto, l’organo giudicante è comunque tenuto a verificare che il debitore non abbia abusato del concordato preventivo, ampliando la sfera della prededuzione e, quindi, alterando il principio della par condicio creditorum.
Credito sorto "in occasione": prededucibile
Tutto ciò considerato, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che al credito del ricorrente ben potesse riconoscersi la natura di credito sorto “in occasione” di una procedura concorsuale, la cui collocazione in prededuzione trovava giustificazione nel successivo fallimento del debitore.
Gli Ermellini, in conclusione, hanno formulato uno specifico principio di diritto: “Ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale, giusta l’art. 161, comma 6, l. fall., al debitore che abbia depositato domanda di concordato cd. In bianco o con riserva, sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione di cui all’art. 161, comma 3, l. fall., laddove, una volta dichiarata inammissibile, ex art. 162 l.fall., la domanda concordataria (senza, quindi, l’apertura della relativa procedura ex art. 163 l.fall.), sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo”.
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