Privacy su atti notarili con il FOIA e acquisti in rete
Pubblicato il 13 ottobre 2017
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Gli atti notarili e le visure non sono accessibili con il FOIA
Il Garante della Privacy, con newsletter n. 433 del 12 ottobre 2017, ha reso nota l’emissione di un provvedimento, il n. 377 del 27 settembre, con cui ha confermato la decisione del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese di non accogliere la richiesta di accesso civico alla copia di atti notarili, visure catastali e visure ipotecarie riguardanti trasferimenti immobiliari per usucapione non giudiziale.
Si trattava di una richiesta avanzata ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 sul Foia che non era stata presentata al soggetto/ufficio addetto alla conservazione del documento o al rilascio delle relative copie ma a un soggetto, ossia il Consiglio Notarile, che, nel caso in esame, deteneva i documenti richiesti, nell'ambito dell'istruttoria da esso avviata nell'esercizio della propria attività di vigilanza.
Secondo il Garante, era da ritenere corretto il rigetto del Consiglio notarile all'istanza nella parte relativa agli atti notarili e alle visure in quanto “il regime di conoscibilità di questi documenti è disciplinato da specifiche norme di settore, che ne regolano le forme e le modalità di acquisizione, non derogabili dalle disposizioni in materia di accesso”.
Con riferimento alla notifica dell'istanza di accesso ai soggetti controinteressati, inoltre, il Garante ha precisato che si tratterebbe di una comunicazione non finalizzata all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati, bensì solo a consentire un eventuale intervento nel procedimento, attraverso una opposizione motivata, qualora si ritenga che dall'accoglimento dell'accesso possa derivare un pregiudizio concreto.
Acquisti in rete. Navigazione libera senza obbligo di consensi
Nella medesima newsletter, l’Autorità ha dato notizia, tra le altre decisioni, di un provvedimento, il n. 324 del 20 luglio 2017, su shopping on line e acquisti in rete.
Secondo il Garante Privacy, deve essere consentito, agli utenti dell’web, di navigare liberamente su siti di e-commerce “senza essere obbligati a rilasciare il consenso per usare i loro dati personali per finalità di marketing”.
La decisione è stata presa a seguito della segnalazione di alcuni utenti raggiunti da pubblicità indesiderata da parte di una società di shopping on line e per il mancato rispetto del diritto di opposizione al trattamento dei loro dati.
Nella specie, gli utenti che desideravano accedere ad alcune sezioni del sito, ed eventualmente acquistare i prodotti in vetrina, erano prima obbligati a registrarsi e ad accettare i termini e le condizioni e la privacy policy del sito. Attraverso l’adesione, si acconsentiva a che i propri dati venissero utilizzati per le finalità connesse ai servizi offerti on line, ma anche per finalità di promozione commerciale, sia della società stessa sia dei suoi partner commerciali.
Pratica, questa, censurata dal Garante, secondo il quale “il consenso per il trattamento dei dati personali, per essere valido, non deve essere condizionato, ma libero e specifico, oltre che acquisito prima dell'invio di comunicazioni promozionali. Non si può quindi obbligare una persona a ricevere pubblicità solo per avere accesso alla "vetrina online" di un sito”.
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