Prime istruzioni sul visto di conformità

Pubblicato il



Il decreto legge n. 78/2009 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, una nuova disciplina in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti Iva. A partire dalle dichiarazioni Iva riferite al 2009, infatti, sarà necessario apporre il visto di conformità per consentire ai contribuenti di usare in compensazione orizzontale, cioè con tributi e contributi diversi, i crediti Iva che superano i 15mila euro.

L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito Iva, diventando così per i professionisti un’ulteriore incombenza burocratica. Allo stato attuale è, però, ancora del tutto incerto il modus operandi. In attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardo il funzionamento del nuovo meccanismo e in particolare sulla natura dei controlli che si devono effettuare per poter rilasciare il visto, le direzioni regionali hanno fornito alcune indicazioni sulla procedura da seguire per consentire l’inserimento nell’elenco centralizzato di chi è abilitato ad apporre il visto di tutti coloro che vengono riconosciuti come soggetti qualificati: cioè in possesso dei necessari requisiti.

La prima grande novità è che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per questo motivo è stata introdotta la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, cioè svincolata dal modello Unico, a partire dal primo febbraio prossimo. Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito Iva risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo o dal giorno 16 del mese successivo all’invio.

Il visto di conformità può essere posto da tutti i soggetti ammessi al rilascio dello stesso (professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio). In particolare, occorre che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Riguardo ai nuovi adempimenti, si segnala che l’istanza con i documenti allegati va inviata per raccomandata A/R alla direzione regionale competente per il territorio. L’istanza dovrà contenere la richiesta di inserimento nell’elenco dei soggetti legittimati al visto, i dati anagrafici e professionali del richiedente, i luoghi dove si esercita l’attività e i dati anagrafici dell’eventuale società di servizi di cui il professionista si intende avvalere per l’attività di assistenza fiscale. Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un’apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Gli assicurati possono apporre il visto di conformità su tutte le dichiarazioni fiscali: non è prevista la copertura per un modello di dichiarazione specifico.

Proprio sulla copertura assicurativa si concentrano i maggiori dubbi dei professionisti interessati. In particolare, le domande più frequenti riguardano proprio quali siano i danni che i contribuenti possono subire e che richiedono una “congrua” copertura. In un’ottica di collaborazione, l’agenzia delle Entrate, lo scorso 16 novembre, ha diffuso all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dell’Emilia Romagna, agli Ordini provinciali dei consulenti del lavoro dell’Emilia Romagna e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, a far data del 1° gennaio 2010, con allegato un fac-simile delle autocertificazioni da presentare.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito