Prima le graduatorie, poi gli incarichi esterni
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 giugno 2010
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Il Tar del Lazio, con sentenza n. 3500 dell'8 marzo 2010, ha accolto il ricorso presentato da cinque collaboratrici scolastiche, regolarmente iscritte nelle graduatorie della provincia di Roma e di vari istituti scolastici, che lamentavano l'assunzione, al loro posto, di personale proveniente dai centri per l'impiego; a seguito di tali assunzioni, in particolare, le stesse erano state chiamate solo saltuariamente subendo la riduzione dei punteggi, la non corresponsione delle retribuzioni e l'esclusione da concorsi per titoli.
I giudici amministrativi hanno quindi ordinato all'Ufficio scolastico di provvedere, entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa, sia a verificare, per ciascuna ricorrente e a partire dal 1994, quali incarichi di supplenza avrebbero dovuto ricevere, attribuendo ora per allora il punteggio che conseguentemente sarebbe loro spettato se avessero prestato regolare servizio, sia a liquidare alle stesse il risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni spettanti come se gli incarichi fossero stati effettuati.
I giudici amministrativi hanno quindi ordinato all'Ufficio scolastico di provvedere, entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa, sia a verificare, per ciascuna ricorrente e a partire dal 1994, quali incarichi di supplenza avrebbero dovuto ricevere, attribuendo ora per allora il punteggio che conseguentemente sarebbe loro spettato se avessero prestato regolare servizio, sia a liquidare alle stesse il risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni spettanti come se gli incarichi fossero stati effettuati.
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