Previdenza sociale. Nuovo accordo bilaterale Italia-Israele
Pubblicato il 03 dicembre 2015
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dato notizia che dall’1 dicembre 2015 è entrato in vigore l'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Israele sulla previdenza sociale, che contiene norme sulla totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici e nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano tra i due Stati.
Le nuove disposizioni fissano la durata del primo distacco ad un periodo non superiore ai 24 mesi, eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a 2 anni.
La competenza rimane attribuita alle sedi INPS per i primi 24 mesi, secondo l'articolazione territoriale individuata in base alla residenza della società distaccante e, nel caso in cui la durata del distacco debba essere prorogata oltre i 24 mesi, la relativa richiesta, accompagnate dal formulario E101 relativo al primo periodo di distacco, va sempre inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative - Div.VI - Via Flavia 6 - 00187 Roma, che provvederà a chiedere l'autorizzazione all'Autorità israeliana.
Ricorda, infine, il Ministero che il nuovo Accordo si applica ai lavoratori, a prescindere dalla loro cittadinanza.
In data 2 dicembre 2015, l’INPS, con circolare n. 196, in attesa della stipula dell’Accordo amministrativo, ha fornito le prime istruzioni operative in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici, trasferibilità delle pensioni e formulari, evidenziando che l’Accordo sostituisce integralmente lo “Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d’Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un’impresa avente sede in uno Stato, nel territorio dell’altro Stato”, firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.
Disposizioni transitorie
Sottolinea l’Istituto che l’Accordo non conferisce diritti al pagamento di prestazioni per periodi antecedenti la data della sua entrata in vigore ma, in materia di eventi pregressi, recepisce, il principio di carattere generale in base al quale è possibile acquisire un diritto a prestazione anche nel caso in cui tale diritto si riferisca a eventi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Quindi, i periodi assicurativi maturati, in virtù della legislazione di una Parte Contraente, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, saranno presi in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dall’applicazione dell’Accordo medesimo.
Tuttavia la prestazione non potrà avere una decorrenza anteriore a quella di entrata in vigore dell’Accordo.
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