Previdenza, istanze con il bollo

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Con la risoluzione n. 193 del 12 maggio 2008 l’agenzia delle Entrate risponde all’interpello in cui si chiedeva se fosse necessario applicare l’imposta di bollo alle domande per la fruizione degli incentivi previsti dalla legge della Regione Veneto n. 10/2007. Nel merito, l’Agenzia chiarisce che l’imposta di bollo va applicata alle domande per ottenere contributi diretti a incentivare la previdenza complementare di natura collettiva a favore di soggetti in condizioni di oggettivo disagio previdenziale. Dunque, l’imposta va pagata non trovando applicazione l’esenzione dell’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al Dpr 642/72.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 50 – Istanze previdenziali con imposta di bollo - Poggiani

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