Pretesa tributaria Istituti definitori
Pubblicato il 03 agosto 2016
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L'Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi.
In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) vanno calcolati anche i contributi previdenziali dovuti.
Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre.
Stante quanto sopra ed alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l’INPS, con circolare n. 140 del 2 agosto 2016, ha riepilogato le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne ha illustrato l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali.
Definizione della pretesa tributaria
Specifica innanzitutto la circolare che, con riferimento alle tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione previdenziale - mentre per i controlli automatici e formali ex artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600/73, in assenza di chiarimenti o di regolarizzazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme alla stessa spettanti - per le altre forme di accertamento (accertamenti parziali ex art. 41 bis del DPR n. 600/73, studi di settore e parametri, accertamenti unificati) è possibile definire la pretesa tributaria:
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in fase precontenziosa attraverso le seguenti procedure di adesione: reclamo/mediazione, accertamento con adesione, acquiescenza;
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in fase contenziosa, attraverso: il tentativo di conciliazione giudiziale, la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
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