Presunzione di responsabilità per la rovina di edificio a carico del proprietario

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I giudici della Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4137 del 2009, hanno ricordato come, ai sensi dell'art. 2053 del Codice civile, per i danni cagionati a causa della rovina dell'edificio vi è una responsabilità oggettiva a carico del proprietario, responsabilità che può essere da quest'ultimo vinta solo con la prova che l'evento non è da attribuire al vizio di costruzione o difetto di manutenzione.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – Le Massime - Va provata la colpa dell'appaltatore

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