Prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori. Chiarimenti su esenzioni Iva
Pubblicato il 10 luglio 2023
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Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 20/E con la quale vengono analizzate le novità in materia di disciplina IVA applicabile alle prestazioni rese alle persone ricoverate e ai loro accompagnatori, apportate dall’articolo 18 del decreto legge Semplificazioni fiscali.
Il DL n. 73 del 21 giugno 2022 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati intervenendo sul cosiddetto Decreto IVA, nello specifico, riformulando le previsioni che riguardano:
- l’esenzione sulle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza;
- l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10% alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
NOTA BENE: Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22 giugno 2022, data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni.
Nella circolare agenziale n. 20/E/2023 viene effettuata una trattazione distinta in relazione ai soggetti destinatari delle prestazioni rese, ossia le persone ricoverate e i relativi accompagnatori. Vediamo di seguito alcuni dei chiarimenti pubblicati.
Prestazioni sanitarie rese alle persone ricoverate
Le principali novità del Decreto Semplificazioni hanno interessato le prestazioni di ricovero e cura rese dalle cliniche non convenzionate, che sono interessate dal trattamento agevolato con applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%.
In base alla nuova disciplina, infatti, sono soggetti ad aliquota del 10 per cento:
- le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive;
- le prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti;
- le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19 del DPR n. 633/72 e da case di cura non convenzionate;
- le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate.
Pertanto, le strutture sanitarie non convenzionate che svolgono attività di ricovero e cura, mentre con la disciplina previgente applicavano l’IVA con aliquota ordinaria, con le nuove disposizioni devono:
- esentare da imposta quella componente della prestazione che si riferisce alla cura resa al soggetto ricoverato presso la struttura stessa da un professionista sanitario sottoposto a vigilanza, fino all’ammontare del corrispettivo – a sua volta esente da imposta – dovuto dalla struttura al professionista in relazione a tale prestazione;
- applicare l’aliquota ridotta del 10 per cento sulla parte restante della prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura al soggetto ricoverato;
- applicare l’aliquota del 10 per cento alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese nei confronti di soggetti ricoverati.
Le modifiche sono state introdotte al fine di rendere la normativa interna più aderente alla disciplina unionale, sancendo che anche le strutture ospedaliere e le cliniche convenzionate – che generalmente offrono prestazioni in totale esenzione da Iva – applichino l’aliquota del 10% sugli eventuali servizi di maggior comfort offerti ai soggetti ricoverati.
Prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate
Con il Decreto Semplificazioni il legislatore ha, inoltre, esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ad una ulteriore fattispecie.
In particolare, viene modificato il Decreto Iva cosicché siano soggette ad aliquota del 10 per cento anche le “prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate”.
Pertanto, ora, tutte le strutture sanitarie che effettuano prestazioni di alloggio a favore degli accompagnatori delle persone ricoverate devono applicare un’aliquota d’imposta pari al 10 per cento al corrispettivo dovuto per l’alloggio:
- sia qualora detti servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale;
- sia laddove siano resi da strutture sanitarie non convenzionate.
NOTA BENE: La norma, dunque, equipara, ai fini del trattamento impositivo agevolato, le prestazioni di alloggio rese da strutture sanitarie nei confronti delle persone che accompagnano soggetti ricoverati presso le stesse alla generalità delle prestazioni di alloggio rese dalle strutture ricettive (ad esempio, alberghi, hotel, campeggi, ecc.).
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