Prestazioni di servizi con concessione in uso di immobili. Iva in Italia

Pubblicato il



Prestazioni di servizi con concessione in uso di immobili. Iva in Italia

Se in una prestazione di servizi, la concessione in uso di immobili è elemento essenziale e indispensabile per detta prestazione, si applica l’Iva nello Stato in cui si trova l’immobile, ai sensi dell’articolo 7-quater del decreto Iva (Dpr 633/72).

E’ quanto concluso dall’agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, esposto nella sezione dedicata del sito.

Quando la prestazione di servizi prevede la concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili situati in Italia, destinati ad attività congressuale, e la fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, la prestazione sarà rilevante in Italia:

  • se la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio;
  • se i servizi pattuiti sono funzionali alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico.

Di conseguenza l’Iva va assolta in Italia ma il soggetto non residente può ottenere il rimborso dell’imposta, se ricorrono i presupposti di legge.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 10 settembre 2018 - Agenzia Entrate, dal 1° settembre risposte agli interpelli online – Moscioni

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito