Prestazioni creditizie e sociali, il regolamento di adesione

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Prestazioni creditizie e sociali, il regolamento di adesione

Con la circolare n. 128 del 19 agosto 2021, l’INPS ha fornito indicazioni in ordine all’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a seguito della previsione di cui all’art. 1, co. 483, 484 e 485, della L. n. 160/2019, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, nonché relativamente alla nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione.

In particolare, la volontà di adesione deve essere manifestata all’INPS perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n.110/2021 (data ultima per aderire 20 febbraio 2022), avvalendosi della procedura telematica “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.

Fondo credito, la riapertura dei termini

L'art. 1, co. 483, della L. n. 160/2019, ha previsto la riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'art. 1, co. 245, della L. n. 662/1996, per:

  • i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP;
  • i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultano iscritti alla citata gestione unitaria.

Fondo credito, soggetti interessati

Possono aderire alla gestione credito solo i dipendenti in servizio e i pensionati diretti che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla suddetta gestione. In particolare, si tratta di:

  • pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle seguenti casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica;
  • pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica bensì a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle suddette casse pensionistiche pubbliche;
  • dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Prestazioni creditizie e sociali, presentazione delle domande

Il servizio di presentazione delle domande è reso disponibile sul sito internet dell’INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.

Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali: SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o PIN dispositivo (si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’Istituto non rilascia più nuovi PIN). Dopo aver superato la fase di autenticazione, nella home page della procedura si può accedere alle seguenti funzionalità:

  • Nuova domanda;
  • Consultazione domanda;
  • Consultazione stato lavorazione pratica.

Al richiedente è consentito:

  • inserire una domanda di adesione;
  • scaricare, visualizzare e stampare (in formato pdf) la domanda protocollata;
  • sostituire la domanda già acquisita e procedere con l’inserimento di una nuova domanda (in tal caso le informazioni salvate della precedente domanda saranno sovrascritte).

Fondo credito, obbligo contributivo

Per i dipendenti, l'iscrizione alla gestione predetta, sia in forma facoltativa che obbligatoria, comporta il versamento del contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, determinata ai sensi dell’art. 2, co. 9 e 10, della L. n. 335/1995.

Il versamento del contributo avviene con le stesse modalità previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni e degli enti nei confronti del dipendente.

Per i pensionati, l’adesione comporta un contributo pari allo 0,15% dell’ammontare lordo del trattamento pensionistico con una corrispondente trattenuta mensile.

Infine, si precisa che il contributo è irrevocabile e a totale carico dell’interessato.

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