Prestazioni accessorie a fiere rilavanti ai fini Iva nel luogo in cui avviene la manifestazione

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Tra i quesiti posti all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in merito al corretto trattamento ai fini Iva delle prestazioni di servizi vi è anche quello riguardante le manifestazioni fieristiche effettuate da un prestatore nazionale oppure da uno comunitario o extra comunitario.

Per conoscere qual è l’esatta modalità di assolvimento dell’Iva e quali sono gli altri adempimenti da rispettare in merito alla compilazione dei modelli Intra, appare opportuno distinguere fra prestazioni accessorie all’organizzazione e quelle, invece, legate all’accesso alla fiera. Richiamando la risoluzione n. 267/E/2002, si ricorda che la prestazione è accessoria se assume natura strumentale al risultato finale di un servizio e si considera effettuata nel luogo in cui viene svolta la manifestazione fieristica.

Pertanto, se un committente italiano commissiona a un soggetto comunitario il noleggio e l’allestimento dello stand per una fiera che si svolge in Italia, tali operazioni si considerano accessorie all’organizzazione dell’evento e, quindi, sono territorialmente rilevanti in Italia. Il prestatore di servizio deve autoidentificarsi al fine di poter addebitare l’Iva al committente nazionale, che a sua volta potrà procedere con la richiesta del rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri. La richiesta di rimborso potrà essere trasmessa telematicamente all’agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento, secondo quanto previsto dal recente provvedimento direttoriale (protocollo n. 53471/2010). Inoltre, non deve essere compilato il modello Intra2quater, dato che non si tratta di operazione intracomunitaria.

Allo stesso modo, se la fiera è svolta in Italia, il prestatore nazionale per i servizi resi ad un committente comunitario o estero deve emettere fattura con il normale addebito dell’Iva. Trattandosi di operazione interna non è necessaria la compilazione dei modelli Intra.

In conclusione, quindi, le prestazioni accessorie alla partecipazione a fiere, rese sia da prestatore nazionale o estero, sono rilevanti ai fini Iva nel luogo in cui avviene la manifestazione fieristica. A partire dall’anno 2011, invece, le suddette prestazioni accessorie seguiranno la regola generale e saranno soggette ad imposta nel paese del committente del servizio.

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