Prestazione pensionistiche personale della Regione Sicilia, convenzione INPS
Pubblicato il 20 settembre 2021
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L’Inps, con il messaggio 17 settembre 2021, n. 3125, comunica le modalità procedurali della nuova convenzione tra l’Inps e il Fondo per il pagamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale (Fondo Pensioni Sicilia), per l’accesso al Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive - per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi ai lavoratori regolarmente iscritti - e per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile su domanda dell’interessato, in ossequio al principio del pro quota tra le singole gestioni previdenziali in cui sono maturati i relativi periodi contributivi.
Il Decreto Legislativo 2 febbraio del 2006, n. 42, all’articolo 5, dispone che in relazione alla propria quota, l’onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni. L’Istituto, effettua il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e, al fine di provvedere all’erogazioni delle diverse quote, stipula apposite convenzioni con gli Enti interessati.
Peraltro, per i soggetti iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per il raggiungimento di un’unica pensione.
Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo è necessario che sia preventivamente implementato l’ECI, in cui è descritta la posizione contributiva dell’assicurato, con riferimento a tutti i periodi previdenziali riconosciuti da tutti gli Enti o gestioni in cui il lavoratore è stato iscritto.
A tal proposito, la suddetta convenzione regola i rapporti tra le Parti, disponendo le modalità di implementazione dell’ECI a cura del Fondo Pensioni Sicilia, nel rispetto della vigente normativa e degli standard di sicurezza informatica, per la trasmissione al Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive dei flussi informativi.
È predisposta una specifica procedura per la gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo che permette:
- l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni e dei dati contributivi e assicurativi;
- l’accertamento del diritto e della misura della pensione;
- la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento;
- il risultato dell’esito della domanda;
- la visualizzazione della prestazione complessiva pensionistica spettante.
Potranno accedere ai servizi online esclusivamente gli operatori autorizzati dal Fondo.
Per ottenere l’abilitazione, gli operatori, dovranno essere in possesso delle credenziali individuali valide per l’accesso ai servizi online Inps.
L’assegnazione, la modifica e la rimozione delle abilitazioni è effettuata dal legale rappresentante o dall’amministratore delle utenze da quest’ultimo nominato.
Le richieste delle prestazioni pensionistiche, sia in regime di totalizzazione che di cumulo, devono essere presentate al Fondo, Ente, Cassa di ultima iscrizione, il quale provvederà ad inserire la domanda nella procedura automatizzata dedicata, entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
Successivamente alla presentazione della domanda di pensione il Fondo e l’Ente/Cassa dovranno validare, con carattere certificativo, i relativi dati con riferimento alle anzianità contributive utili per l’accertamento del diritto e per la misura ed i periodi di riferimento, presenti nel Casellario centrale degli iscritti attivi.
Sarà cura dell’Ente istruttore accertare la sussistenza del trattamento richiesto, indicandone la decorrenza, la quota di propria competenza.
L’Ente, adotterà il provvedimento di accoglimento ovvero respingerà la domanda in caso di insussistenza dei requisiti di legge. L’eventuale rigetto sarà comunicato all’interessato e alle altre Amministrazioni coinvolte.
L’Inps, in qualità di “Ente Pagatore”, comunica attraverso la procedura automatizzata l’importo della provvista di ciascuna Amministrazione, la quale dovrà versare in favore dell’Istituto - entro cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione - i fondi necessari per la copertura delle somme utili per erogare l’importo in pagamento risultante dalla procedura.
Il rimborso degli oneri amministrativi e delle commissioni bancarie all’Istituto previdenziale è corrisposto semestralmente dal Fondo Pensioni Sicilia.
Altresì, entro trenta giorni dalla stipula, il Fondo corrisponderà all’Istituto una somma pari a 2.500,00 euro, finalizzata al rimborso degli oneri di sviluppo informatico, all’aggiornamento e alla manutenzione delle procedure.
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